Art. 5 
 
               Monitoraggio delle risorse finanziarie 
 
  1. Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'art.  4,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale monitora mensilmente  i
flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle  prestazioni
di cui al presente decreto e invia relazioni mensili al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  2. Qualora in sede di accordo, il monitoraggio delle risorse di cui
all'art. 4, effettuato anche in via prospettica e non soltanto  sulla
base delle relazioni mensili di cui al comma  1,  in  relazione  agli
utilizzi che deriverebbero dagli accordi gia' stipulati, tenuto conto
di quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4,  indichi  che  e'  stato
raggiunto o che  sara'  raggiunto  prima  del  termine  dell'anno  di
riferimento il limite dei 50 milioni di  euro  annui  assegnati,  non
possono piu' essere stipulati accordi di cui all'art. 2. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 marzo 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                       Poletti        
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1505