Art. 5 Monitoraggio delle risorse finanziarie 1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale monitora mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente decreto e invia relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Qualora in sede di accordo, il monitoraggio delle risorse di cui all'art. 4, effettuato anche in via prospettica e non soltanto sulla base delle relazioni mensili di cui al comma 1, in relazione agli utilizzi che deriverebbero dagli accordi gia' stipulati, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, indichi che e' stato raggiunto o che sara' raggiunto prima del termine dell'anno di riferimento il limite dei 50 milioni di euro annui assegnati, non possono piu' essere stipulati accordi di cui all'art. 2. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1505