Art. 3 
 
  Gli interessi da  corrispondere  alle  scadenze  semestrali  ed  il
capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando
il  «Coefficiente  di  Indicizzazione»  calcolato,  come  di  seguito
riportato, sulla base dell'«Indice Eurostat» elaborato  e  pubblicato
mensilmente da Eurostat. 
  Per il calcolo del «Coefficiente di Indicizzazione» si determina il
valore dell'«Inflazione di Riferimento». 
  Il valore dell'«Inflazione di Riferimento», al giorno «d» del  mese
«m», e' determinato interpolando linearmente  gli  «Indici  Eurostat»
relativi ai due mesi che precedono di uno il mese «m», tenendo  conto
dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al  giorno  «d»,  sulla  base
della seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  
  dove: 
  n e' il mese  per  il  quale  non  e'  stato  pubblicato  l'«Indice
Eurostat»; 
  IS  e'  l'indice  di  inflazione  sostitutivo  dell'«Inflazione  di
Riferimento». 
  L'indice cosi' ottenuto e' identificato come «Indice Sostitutivo» e
sara' applicato  ai  fini  della  determinazione  dei  pagamenti  per
interessi o rimborso del  capitale  effettuati  precedentemente  alla
pubblicazione dell'indice definitivo. 
  L'indice  definitivo  sara'  applicato  ai   pagamenti   effettuati
successivamente alla  sua  pubblicazione.  Eventuali  pagamenti  gia'
effettuati   sulla   base   dell'indice   sostitutivo   non   saranno
rettificati. 
  Il Ministero dell'economia e delle finanze  provvedera'  a  rendere
noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati  finanziari,
gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.