Art. 3 Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di Indicizzazione» calcolato, come di seguito riportato, sulla base dell'«Indice Eurostat» elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat. Per il calcolo del «Coefficiente di Indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di Riferimento». Il valore dell'«Inflazione di Riferimento», al giorno «d» del mese «m», e' determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di uno il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico dove: n e' il mese per il quale non e' stato pubblicato l'«Indice Eurostat»; IS e' l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di Riferimento». L'indice cosi' ottenuto e' identificato come «Indice Sostitutivo» e sara' applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. L'indice definitivo sara' applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti gia' effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.