Art. 5 
 
  Gli interessi semestrali lordi sono  determinati  moltiplicando  il
«tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, relativo all'importo
minimo  sottoscrivibile   del   prestito   (mille   euro),   per   il
«Coefficiente di Indicizzazione» relativo  al  giorno  del  pagamento
della cedola. 
  Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e' compreso  nel  valore  nominale  oggetto  del
pagamento. 
  Il valore  dell'ultima  cedola  viene  determinato  con  lo  stesso
procedimento seguito per le cedole precedenti anche nel caso in  cui,
alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di Indicizzazione»
sia inferiore all'unita'. 
  La Banca d'Italia provvedera' a comunicare ai mercati gli interessi
dei  titoli,  con  riferimento  al  taglio  minimo  di  mille   euro,
determinati con le modalita' di cui al presente articolo. 
  Il rateo di interesse in corso di  maturazione  relativo  al  tasso
cedolare  indicato  all'art.  1,  calcolato  secondo  le  convenzioni
utilizzate per i Buoni del Tesoro Poliennali, verra' determinato  con
riferimento ad una base di calcolo di 100  euro,  con  arrotondamento
alla quinta cifra decimale. L'importo  da  corrispondere  si  ottiene
moltiplicando  il  rateo  di  interesse   cosi'   ottenuto   per   il
«Coefficiente di Indicizzazione», relativo al giorno cui  il  calcolo
si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso 100.