Art. 5 Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di Indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola. Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di Indicizzazione» sia inferiore all'unita'. La Banca d'Italia provvedera' a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalita' di cui al presente articolo. Il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i Buoni del Tesoro Poliennali, verra' determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse cosi' ottenuto per il «Coefficiente di Indicizzazione», relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso 100.