Art. 8 
 
  Il  giorno  25  maggio  2016  la  Banca  d'Italia   ricevera'   dai
coordinatori del consorzio l'importo risultante dalla moltiplicazione
del  «Coefficiente  di  Indicizzazione»,  riferito   alla   data   di
regolamento, per la somma del prezzo di emissione e del  rateo  reale
di interesse maturato, per l'importo nominale emesso diviso  100,  il
tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. 1. 
  Ai  fini  del  regolamento  dell'operazione,  la   Banca   d'Italia
provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative  partite  nel
servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di
regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. 
  Il medesimo giorno 25 maggio 2016 la Banca d'Italia  provvedera'  a
versare l'importo cosi' determinato, nonche' l'importo corrispondente
alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la sezione
di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno. 
  L'importo  della  suddetta  commissione  sara'  scritturato   dalla
sezione di Roma della tesoreria  dello  Stato  fra  i  «pagamenti  da
regolare». 
  La predetta sezione di tesoreria rilascera', per detto  versamento,
apposite  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con
imputazione al  Capo  X,  capitolo  5100,  art.  3  (unita'  di  voto
parlamentare  4.1.1),  per  l'importo  relativo   al   netto   ricavo
dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'  di   voto
parlamentare 2.1.3),  per  quello  relativo  ai  dietimi  d'interesse
dovuti, al lordo. 
  L'onere  relativo  al  pagamento  della  suddetta  commissione   di
collocamento  fara'  carico  al  capitolo  2242   (unita'   di   voto
parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno
finanziario 2016.