Art. 2 1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti. 2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'assegnazione delle risorse; c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico; d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei Ministri e ai comitati interministeriali; e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero; f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, societa', commissioni e comitati; g) la costituzione di commissioni e comitati; h) tutte le funzioni e attivita' non specificate all'art. 1.