Art. 4 Tempi della trasmissione 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, trasmettono alla BDAP i dati contabili: a) di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e di cui all'art. 2, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, a decorrere da quello relativo all'esercizio 2017. In sede di prima applicazione del presente decreto, il bilancio di previsione 2016 e' trasmesso entro 30 giorni a decorrere dal 1 dicembre 2016; b) di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui all'art. 3, entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, a decorrere da quello relativo all'esercizio 2016. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi consigli e organismi strumentali, trasmettono alla BDAP anche i dati contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui all'art. 3 relativi allo schema di rendiconto approvato, entro 30 giorni dall'approvazione della Giunta o, in assenza della delibera di Giunta, relativi ai dati di preconsuntivo, entro 30 giorni dalla scadenza per l'approvazione da parte della Giunta. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, e gli enti strumentali delle regioni, se il rendiconto della gestione non e' approvato entro i termini previsti dall'art. 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, entro i 30 giorni successivi, trasmettono anche i dati contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui all'art. 3 relativi allo schema di rendiconto approvato dalla Giunta o, in assenza della delibera di Giunta, relativi ai dati di preconsuntivo; c) di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) entro 30 giorni dall'approvazione, delle variazioni di bilancio, a decorrere dalle variazioni di bilancio approvate nell'esercizio 2017; d) di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consolidato, a decorrere da quello relativo all'esercizio 2016; e) di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio o del rendiconto per gli enti locali e dei loro organismi e enti strumentali, e entro 30 giorni dall'approvazione del piano per le regioni e i loro organismi ed enti strumentali, a decorrere da quello relativo al rendiconto 2016 e al bilancio di previsione 2017. 2. Gli enti di cui all'art. 1, comma 2, trasmettono alla BDAP: a) il budget economico, entro 30 giorni dall'approvazione, a decorrere dal budget relativo all'esercizio 2017. Gli enti trasmettono l'allegato concernente la ripartizione delle previsioni di pagamenti per missioni e programmi a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello di avvio della rilevazione SIOPE; b) il bilancio di esercizio, entro 30 giorni dall'approvazione, a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2017. Gli enti trasmettono l'allegato concernente la ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi a decorrere dall'esercizio di avvio della rilevazione SIOPE. 3. Le Autonomie speciali ed i loro enti e organismi strumentali che applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 a decorrere dall'esercizio 2016, trasmettono i propri bilanci, rendiconti e dati contabili alla BDAP a decorrere dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria.