Art. 5 
 
                    Modalita' della trasmissione 
 
  1. La trasmissione alla BDAP dei dati di cui agli articoli 1,  2  e
3, dovra' rispettare il linguaggio standard per la  comunicazione  di
informazioni economiche e finanziarie "eXtensible Business  Reporting
Language"  (XBRL)  e  lo  standard  per  la  codifica  e   decodifica
"eXtensible  Markup  Language"  (XML)  secondo  le  tassonomie  e  le
modalita' tecniche individuate d'intesa con la Corte dei  conti  rese
disponibili su apposito allegato tecnico di  trasmissione  pubblicato
sul sito Internet del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  Portale  BDAP
entro  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto. 
  2.  Gli  allegati  ai  bilanci  e  ai  rendiconti  riguardanti   le
relazioni,  sono  trasmessi  in  formato  pdf  secondo  le  modalita'
tecniche di cui al comma 1.