Art. 5 Modalita' della trasmissione 1. La trasmissione alla BDAP dei dati di cui agli articoli 1, 2 e 3, dovra' rispettare il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie "eXtensible Business Reporting Language" (XBRL) e lo standard per la codifica e decodifica "eXtensible Markup Language" (XML) secondo le tassonomie e le modalita' tecniche individuate d'intesa con la Corte dei conti rese disponibili su apposito allegato tecnico di trasmissione pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Portale BDAP entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Gli allegati ai bilanci e ai rendiconti riguardanti le relazioni, sono trasmessi in formato pdf secondo le modalita' tecniche di cui al comma 1.