Art. 6 Modalita' aggiornamento informazioni anagrafiche 1. I responsabili finanziari degli enti di cui all'art. 1, comma 1, comunicano tempestivamente gli aggiornamenti concernenti le informazioni anagrafiche necessarie per la trasmissione dei bilanci e degli altri dati contabili. 2. A tal fine comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@tesoro.it, gli aggiornamenti concernenti le informazioni anagrafiche pubblicate dal 30 giugno 2016 nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Portale BDAP, negli elenchi degli enti tenuti alla trasmissione dei propri bilanci e dati contabili. 3. Sono tenuti alla comunicazione delle informazioni anagrafiche di cui ai commi 1 e 2 anche gli enti di nuova istituzione, quelli di cui all'art. 1, comma 1, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, e quelli in liquidazione o in gestione commissariale. La trasmissione dei dati alla BDAP prosegue anche in caso di gestione liquidatoria, disposta a seguito della soppressione di un ente o organismo. In tal caso, contestualmente alla comunicazione della soppressione, si segnala l'avvio della gestione liquidatoria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2016 Il Ministro: Padoan