Art. 6 
 
          Modalita' aggiornamento informazioni anagrafiche 
 
  1. I responsabili finanziari degli enti di cui all'art. 1, comma 1,
comunicano   tempestivamente   gli   aggiornamenti   concernenti   le
informazioni anagrafiche necessarie per la trasmissione dei bilanci e
degli altri dati contabili. 
  2. A  tal  fine  comunicano  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,
all'indirizzo  di  posta  elettronica  igepa.relcassa@tesoro.it,  gli
aggiornamenti concernenti le informazioni anagrafiche pubblicate  dal
30 giugno 2016 nel sito Internet del Ministero dell'economia e  delle
finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  -
Portale BDAP, negli elenchi degli enti tenuti alla  trasmissione  dei
propri bilanci e dati contabili. 
  3. Sono tenuti alla comunicazione delle informazioni anagrafiche di
cui ai commi 1 e 2 anche gli enti di nuova istituzione, quelli di cui
all'art. 1, comma 1, non compresi negli elenchi di cui al comma 2,  e
quelli in liquidazione o in gestione commissariale.  La  trasmissione
dei dati alla BDAP prosegue anche in caso di  gestione  liquidatoria,
disposta a seguito della soppressione di un ente o organismo. In  tal
caso,  contestualmente  alla  comunicazione  della  soppressione,  si
segnala l'avvio della gestione liquidatoria. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 maggio 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan