IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   "Misure
transitorie"; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59",  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
"Ripartizione   delle    competenze"    e    l'art.    119    recante
"Autorizzazioni"; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  "Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
"Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
"Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
"Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2006  di  recepimento  della
direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva clorpirifos metile; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  della  sostanza  attiva
clorpirifos metile e' stata prorogata fino al 31 gennaio  2018,  come
indicato nell'allegato al reg. (UE) 762/2013; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Visti gli atti notarili in data 25 febbraio 2015,  da  cui  risulta
che l'impresa Dow Agrosciences Italia  con  sede  legale  in  Via  F.
Albani, 65 - 20148 Milano, ha  ceduto  la  titolarita'  dei  prodotti
Runner M 22 n. reg. 10493 e CLOPIR CE n. reg.  14208  precedentemente
afferenti al dossier GF 1684,  all'impresa  Sipcam  S.p.A.  con  sede
legale in Via Carroccio, 8 - 20123 Milano; 
  Ritenuto di dover procedere per entrambi i prodotti sopra citati al
cambio di titolarita' ora Runner LO n. reg. 10493 e Reldan LO n. reg.
14208 all'impresa Sipcam S.p.A. la cui istanza e' stata presentata in
data 17 marzo 2016, prot. n. 10212 e per la quale e' stata pagata  la
tariffa ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012; 
  Viste le istanze presentate dall'impresa  Sipcam  S.p.A.  volte  ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla  base
del dossier relativo al prodotto fitosanitario Clopir CE  ora  Reldan
LO, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato  decreto
legislativo 194/1995, trasposti  nel  Reg.  (UE)  n.  545/2011  della
Commissione; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dal decreto di recepimento del 7 marzo  2006,  nei  tempi  e
nelle forme da esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle  condizioni
definite per la sostanza attiva clorpirifos metile; 
  Vista inoltre la richiesta presentata dall'impresa Sipcam S.p.A. in
data 17 marzo  2016,  prot.  n.  10212,  diretta  ad  ottenere  anche
l'autorizzazione  alla  modifica  di  composizione  relativamente  ai
coformulanti dei prodotti fitosanitari sopra elencati; 
  Rilevato che la verifica tecnico-giuridica d'Ufficio  ha  accertato
la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni
previste  dall'art.  12  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, come  modificato  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, art.  7,  in
particolare  che  la  modifica   richiesta   e'   ininfluente   sulle
caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali dei prodotti  in
questione; 
  Rilevato che il rilascio di tale autorizzazione non e' richiesto il
parere della Commissione consultiva per i  prodotti  fitosanitari  di
cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso atto della conclusione della valutazione fascicolo GF 1684  ora
SIP 50880 con la modifica di composizione minore sopra citata, svolta
dall'Universita' di Milano,  al  fine  di  ri-registrare  i  prodotti
fitosanitari di  cui  trattasi  fino  31  gennaio  2018,  alle  nuove
condizioni di impiego e con la nuova composizione; 
  Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 16195 in  data  21  aprile
2016 con la  quale  e'  stata  richiesta  all'Impresa  Sipcam  S.p.A.
titolare del dossier la documentazione ed i dati  tecnico-scientifici
aggiuntivi indicati dal sopracitato  Istituto  da  presentarsi  entro
dodici mesi dalla data della medesima; 
  Vista la nota con la quale l'Impresa titolare  delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  dei  prodotti  fitosanitari  sotto
indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018 data di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  clorpirifos   metile,   i
prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto,  alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo 194/1995, trasposti nel  Reg.  (UE)  n.  545/2011
della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di  riferimento
Clopir CE ora Reldan LO; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio  1999  concernente  "Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta"; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati a  nome  dell'impresa  Sipcam  S.p.A.  con  sede
legale in Via Carroccio, 8 -  Milano,  a  seguito  del  passaggio  di
titolarieta'  dall'impresa  Dow  Agrosciences  Italia,   i   prodotti
fitosanitari RUNNER LO n. reg. 10493 e RELDAN LO n. reg. 14208,  fino
al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza
attiva clorpirifos metile, riportati in allegato al presente decreto,
autorizzati  con  la  modifica  di  composizione   relativamente   ai
coformulanti e sulle  colture  indicate  nelle  rispettive  etichette
allegate al presente decreto, fissate in  applicazione  dei  principi
uniformi. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  munita  di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari  gia'  immessi
sul mercato alla data del presente decreto, e' consentito secondo  le
seguenti modalita': 
    6  mesi,  per  la  commercializzazione  da  parte  del   titolare
dell'autorizzazione  e  la  vendita  da  parte  dei  rivenditori  e/o
distributori autorizzati; 
    12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  Lo smaltimento si applica ai lotti di  prodotto  fitosanitario  che
riportano una  data  di  preparazione  immediatamente  antecedente  a
quella del presente provvedimento. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  La succitata impresa Sipcam S.p.A. e' tenuta alla presentazione dei
dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui
in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
"Banca dati". 
    Roma, 3 maggio 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco