IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art.  2,  commi  8-bis,
8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
dell'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze  di  pesca»,  che
recepisce le disposizioni dell'art.  3,  punto  3,  allegato  II  del
regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile  2011,
n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in
licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli  attrezzi  di
pesca»   classificati   secondo    la    statistica    internazionale
standardizzata (ISSCFGG -FAO del 29.7.1980); 
  Visto il decreto ministeriale  30  maggio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega  di
attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e  forestali,  per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato On. le Giuseppe Castiglione; 
  Visto il decreto  ministeriale  16  marzo  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 122  del  28  maggio  2015  recante  pesca  dei
piccoli pelagici nel Mar Adriatico (GSA 17 e GSA 18); 
  Vista la raccomandazione n. 37/2013/1  della  Commissione  generale
per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM)  relativa  ad  un  Piano  di
gestione pluriennale per la pesca degli  stock  di  piccoli  pelagici
nella  GSA  17  (Adriatico  settentrionale)   e   sulle   misure   di
conservazione  transitorie  per  la  pesca  degli  stock  di  piccoli
pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale); 
  Vista la raccomandazione n. 38/2014/1  della  Commissione  generale
per  la  pesca  nel  Mar  Mediterraneo   (CGPM)   che   modifica   la
raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e  di
emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli  stock  di  piccoli
pelagici nella GSA 17; 
  Vista la raccomandazione n. 39/2015/1  della  Commissione  generale
per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM)  che  stabilisce  misure  di
prevenzione e di emergenza, per il 2016, relative  alla  pesca  degli
stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18); 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca  nel  Mar  Mediterraneo  ed  in
particolare l'allegato III; 
  Visto il reg.  (CE)  n.  1224/2009  ed  in  particolare,  l'art.  7
paragrafo 1, che consente di  autorizzare  i  pescherecci  comunitari
allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se  esse
sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso  di  validita',
quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le  attivita'  sono
autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione  dello  sforzo  di
pesca; b) in un piano pluriennale; c)  in  una  zona  di  restrizione
della pesca; d) nella pesca a fini  scientifici;  e)  in  altri  casi
previsti dalla normativa comunitaria; 
  Visto il reg. di esecuzione  (UE)  n.  404/2011  della  Commissione
dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto  delle  norme  delle  politiche
comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca ed in particolare l'art. 15; 
  Considerato che al  punto  22  della  predetta  raccomandazione  n.
37/2013/1 viene posto a carico delle Parti  contraenti  l'obbligo  di
procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni  autorizzate
alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18; 
  Ritenuto pertanto di dover emanare  disposizioni  che  garantiscano
l'attuazione  delle  predette   misure   tecniche   contenute   nelle
Raccomandazioni della CGPM nn. 37/2013/1, 38/2014/1 e 39/2015/1; 
  Ritenuto opportuno considerare la proposta della Commissione  pesca
del Parlamento Europeo dell'8 dicembre 2014,  per  una  modifica  del
reg. (UE) 1343/2011, che prevede  la  trasposizione  nella  normativa
comunitaria delle raccomandazioni della CGPM; 
  Visto il rapporto del gruppo  di  lavoro  sulla  valutazione  degli
«stock» dei piccoli  pelagici  del  comitato  consultivo  scientifico
(SAC) della commissione generale per la pesca  nel  Mar  Mediterraneo
(CGPM), tenutosi a Roma dal 24 al 27 novembre 2014; 
  Vista la valutazione sugli «stock» del Mar Mediterraneo, effettuata
dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la  pesca  (CSTEP)
della commissione Europea nel  corso  della  38^  riunione  plenaria,
tenutasi a Bruxelles dal 7 all'11 novembre 2011; 
  Considerata  pertanto  la  necessita',  nel  descritto  quadro   di
obblighi e procedure scaturenti dalla normativa  dell'Unione  Europea
ed internazionale ed alla luce dei  prossimi  ulteriori  sviluppi  in
tale ambito, di adottare entro il corrente anno adeguate  misure  per
la razionalizzazione dell'attivita' di pesca  avente  ad  oggetto  la
cattura  dei  piccoli  pelagici  nel  Mar  Mediterraneo,  con  misure
specifiche per il Mare Adriatico (GSA 17 e 18). 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di  piccoli
pelagici»: unita' da pesca munite di reti  trainate,  da  circuizione
e/o altri tipi di reti circuitanti, le cui catture  di  acciughe  e/o
sardine costituiscono almeno il 50% in peso  vivo  del  totale  delle
catture effettuate; 
  2. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di  piccoli
pelagici in Adriatico»: unita' da pesca munite di reti  trainate,  da
circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti, operanti nella GSA 17
e/o GSA 18 ed incluse nell'elenco di cui al successivo art. 5, le cui
catture di acciughe e/o sardine costituiscono almeno il 50%  in  peso
vivo del totale delle catture effettuate; 
  3. «Giornata di pesca»: periodo continuativo di 24 ore, o parte  di
esso, durante il quale una unita' da pesca e' dedita alla  «attivita'
connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al
recupero di un attrezzo da pesca,  al  trasferimento  a  bordo  delle
catture,   al   trasbordo,   alla   conservazione   a   bordo,   alla
trasformazione a bordo,  al  trasferimento,  alla  messa  in  gabbia,
all'ingrasso e allo sbarco di pesci e  prodotti  della  pesca»,  come
definita all'art. 4, comma 28, del Reg. (UE) n. 1380/2013  citato  in
premessa; 
  4. GSA 17: «Mare Adriatico settentrionale», situato  a  nord  della
linea retta che collega il punto di  coordinate  41°55'N  -  015°08'E
sulla costa italiana  ed  il  confine  terrestre  tra  la  Croazia  e
Montenegro, come definito nella Raccomandazione CGPM/33/2009/2; 
  5. GSA 18: «Mare Adriatico meridionale», situato tra la linea retta
che collega il punto di coordinate 41°55'N  -  015°08'E  sulla  costa
italiana ed il confine terrestre tra la Croazia  e  Montenegro  e  la
linea retta che collega il punto di  coordinate  40°04'N  -  018°29'E
sulla costa italiana ed il confine terrestre tra  Albania  e  Grecia,
come definito nella Raccomandazione CGPM/33/2009/2.