Art. 2 
 
                         Misure di gestione 
 
  1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di  stock  di
piccoli  pelagici  nel  Mediterraneo,  indipendentemente  dalla  loro
lunghezza fuori tutto e da dove esercitano l'attivita' di pesca,  non
possono pescare per piu'  di  20  giornate  al  mese  e  non  possono
eccedere le 180 giornate di pesca nell'anno solare; 
  2. Per l'anno 2016, a parziale  modifica  di  quanto  stabilito  al
precedente comma 1, i pescherecci che effettuano la pesca  attiva  di
stock di piccoli pelagici in Adriatico, operanti  nella  GSA  17  e/o
nella GSA 18, la cui specie bersaglio e'  costituita  prevalentemente
da acciughe, non possono eccedere le 144 giornate di pesca  nell'anno
solare; 
  3. Dalla data del 1 luglio 2016 e fino al 30 luglio 2016  compresi,
e' vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare
Adriatico, nell'areale compreso tra  il  Compartimento  marittimo  di
Monfalcone ed il Compartimento marittimo di Brindisi  inclusi,  entro
una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia. 
  4. Dalla data del 1 luglio 2016 e fino al 30 luglio 2016  compresi,
in deroga al divieto di cui al precedente comma 3, i pescherecci  che
effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici  iscritti  in
IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia
dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono
autorizzati a pescare oltre le 4 miglia dalla costa; 
  5. Fatti salvi i casi di dichiarata e  comprovata  causa  di  forza
maggiore, il transito nella fascia costiera preclusa all'attivita' di
pesca, di cui ai precedenti comma 3 e  4,  deve  avvenire  con  rotte
dirette ed a velocita' costante non inferiore a 7 nodi.