Art. 2 Misure di gestione 1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nel Mediterraneo, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto e da dove esercitano l'attivita' di pesca, non possono pescare per piu' di 20 giornate al mese e non possono eccedere le 180 giornate di pesca nell'anno solare; 2. Per l'anno 2016, a parziale modifica di quanto stabilito al precedente comma 1, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, operanti nella GSA 17 e/o nella GSA 18, la cui specie bersaglio e' costituita prevalentemente da acciughe, non possono eccedere le 144 giornate di pesca nell'anno solare; 3. Dalla data del 1 luglio 2016 e fino al 30 luglio 2016 compresi, e' vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra il Compartimento marittimo di Monfalcone ed il Compartimento marittimo di Brindisi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia. 4. Dalla data del 1 luglio 2016 e fino al 30 luglio 2016 compresi, in deroga al divieto di cui al precedente comma 3, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare oltre le 4 miglia dalla costa; 5. Fatti salvi i casi di dichiarata e comprovata causa di forza maggiore, il transito nella fascia costiera preclusa all'attivita' di pesca, di cui ai precedenti comma 3 e 4, deve avvenire con rotte dirette ed a velocita' costante non inferiore a 7 nodi.