Art. 3 Istanza e requisiti per l'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici (sardine e acciughe) nell'ambito della GSA 17 e GSA 18, gli interessati devono, a pena di inammissibilita', farne apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, di seguito indicata come «Direzione Generale», entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformita' al modello in allegato 1, corredato della copia della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria recante l'abilitazione all'impiego dei sistemi «circuizione» e/o «volante», di cui all'abrogato art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero degli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS) reti da traino pelagiche a coppia (PTM)», cosi' come identificati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012; 2. Gli interessati devono, a pena d'inammissibilita', allegare all'istanza copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca (log-book), ovvero copia delle dichiarazioni di cui all'allegato 3, o anche qualsiasi altro documento fiscale, commerciale o di trasporto, comprovanti l'effettuazione della pesca dei piccoli pelagici (sardine e acciughe) nella GSA 17 e/o GSA 18 per un totale di 140 giorni nel corso di 2 anni solari consecutivi, nel quinquennio compreso tra il 2011 ed il 2015; 3. Alla richiesta di cui al precedente comma 1, gli interessati devono altresi' allegare una dichiarazione, con la quale viene esplicitata l'opzione irrevocabile, per tutto l'anno di riferimento, ad utilizzare il solo sistema «volante» o «circuizione» - ovvero gli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» - fra tutti quelli autorizzati in licenza; 4. Gli interessati, le cui imbarcazioni sono registrate presso gli Uffici marittimi ricompresi in GSA diverse dalla 17 e 18, qualora in possesso dei requisiti richiesti possono altresi' presentare domanda conformemente a quanto stabilito ai precedenti comma, purche' dichiarino, nella stessa autocertificazione, di rispettare le misure di gestione previste nelle GSA 17 e GSA 18.