Art. 3 
 
Istanza e requisiti  per  l'autorizzazione  alla  pesca  dei  piccoli
                   pelagici nella GSA 17 e GSA 18 
 
  1. Al fine di ottenere  l'autorizzazione  alla  pesca  dei  piccoli
pelagici (sardine e acciughe) nell'ambito della GSA 17 e GSA 18,  gli
interessati  devono,  a  pena  di  inammissibilita',  farne  apposita
richiesta  al  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della  qualita'
agroalimentare, ippiche e della  pesca  -  Direzione  generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura,  Viale  dell'Arte,  16  -  00144
Roma, di seguito indicata come  «Direzione  Generale»,  entro  e  non
oltre il quarantesimo giorno successivo alla  data  di  pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, in conformita' al modello in allegato  1,  corredato  della
copia della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria  recante
l'abilitazione all'impiego dei sistemi «circuizione»  e/o  «volante»,
di cui all'abrogato art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio  1995,
ovvero degli attrezzi «reti a circuizione a chiusura  meccanica  (PS)
reti da traino pelagiche a coppia (PTM)», cosi' come identificati  ai
sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012; 
  2. Gli interessati  devono,  a  pena  d'inammissibilita',  allegare
all'istanza copia delle  pertinenti  pagine  del  giornale  di  pesca
(log-book), ovvero copia delle dichiarazioni di cui all'allegato 3, o
anche qualsiasi altro documento fiscale, commerciale o di  trasporto,
comprovanti l'effettuazione della pesca dei piccoli pelagici (sardine
e acciughe) nella GSA 17 e/o GSA 18 per un totale di 140  giorni  nel
corso di 2 anni solari consecutivi, nel quinquennio compreso  tra  il
2011 ed il 2015; 
  3. Alla richiesta di cui al precedente  comma  1,  gli  interessati
devono altresi'  allegare  una  dichiarazione,  con  la  quale  viene
esplicitata l'opzione irrevocabile, per tutto l'anno di  riferimento,
ad utilizzare il solo sistema «volante» o «circuizione» - ovvero  gli
attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)»  o  «reti  da
traino pelagiche a coppia (PTM)» - fra tutti  quelli  autorizzati  in
licenza; 
  4. Gli interessati, le cui imbarcazioni sono registrate presso  gli
Uffici marittimi ricompresi in GSA diverse dalla 17 e 18, qualora  in
possesso dei requisiti richiesti possono altresi' presentare  domanda
conformemente  a  quanto  stabilito  ai  precedenti  comma,   purche'
dichiarino, nella stessa autocertificazione, di rispettare le  misure
di gestione previste nelle GSA 17 e GSA 18.