Art. 4 Rilascio, validita' e rinnovo dell'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 1. La direzione generale constatato il rispetto di quanto stabilito al precedente art. 3, nonche' verificati i presupposti e le condizioni richiesti, provvedera' al rilascio della prevista autorizzazione speciale di pesca (allegato 2) , ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 e al punto 22 della raccomandazione GFCM n. 37/2013/1; 2. La Predetta autorizzazione ha validita' annuale, con decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovra' essere richiesto dagli interessati compilando il modello riportato all'allegato 1, entro il termine perentorio di 60 giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. L'impresa di pesca titolare dell'autorizzazione dovra' dichiarare di aver pescato, nella campagna di pesca precedente, per almeno 70 giorni nella GSA 17 e/o GSA 18. Il possesso di tale requisito dovra' essere dimostrato attraverso idonea documentazione (giornale di pesca cartaceo o elettronico ovvero dichiarazione di cui all'allegato 3). La mancata dimostrazione dell'attivita' di pesca, nella campagna di pesca precedente, per almeno 70 giorni nelle GSA 17 e 18, comporta il mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca; 3. Le unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 non possono esercitare l'attivita' di pesca con attrezzi diversi dalle «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)».