Art. 4 
 
Rilascio, validita' e  rinnovo  dell'autorizzazione  alla  pesca  dei
               piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 
 
  1. La direzione generale constatato il rispetto di quanto stabilito
al  precedente  art.  3,  nonche'  verificati  i  presupposti  e   le
condizioni  richiesti,  provvedera'  al   rilascio   della   prevista
autorizzazione speciale di pesca (allegato 2) , ai sensi  e  per  gli
effetti del combinato disposto dell'art. 7 del regolamento  (CE)  del
Consiglio del  20  novembre  2009,  n.  1224  e  al  punto  22  della
raccomandazione GFCM n. 37/2013/1; 
  2. La Predetta autorizzazione ha validita' annuale, con  decorrenza
dalla data di rilascio. Il  rinnovo  dovra'  essere  richiesto  dagli
interessati compilando il modello riportato all'allegato 1, entro  il
termine  perentorio  di  60  giorni  antecedenti  la  scadenza  della
suddetta    autorizzazione.    L'impresa    di     pesca     titolare
dell'autorizzazione dovra' dichiarare di aver pescato, nella campagna
di pesca precedente, per almeno 70 giorni nella GSA 17 e/o GSA 18. Il
possesso di tale requisito dovra' essere dimostrato attraverso idonea
documentazione (giornale  di  pesca  cartaceo  o  elettronico  ovvero
dichiarazione  di  cui  all'allegato  3).  La  mancata  dimostrazione
dell'attivita' di pesca, nella  campagna  di  pesca  precedente,  per
almeno 70 giorni nelle GSA 17  e  18,  comporta  il  mancato  rinnovo
dell'autorizzazione di pesca; 
  3. Le unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella  GSA
17 e GSA 18 non possono esercitare l'attivita' di pesca con  attrezzi
diversi dalle «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» o  «reti
da traino pelagiche a coppia (PTM)».