Art. 5 Elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 1. A decorrere dal 30 maggio 2016, e' istituito, presso la direzione generale, l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18; 2. Entro il 30 maggio di ogni anno, la direzione generale procede alla revisione formale dell'elenco; 3. Gli interessati possono richiedere alla direzione generale, utilizzando il modello riportato nell'allegato 4, la cancellazione definitiva dall'elenco, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo elenco, con altra unita' avente analoghe caratteristiche.