Art. 5 
 
Elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella
                           GSA 17 e GSA 18 
 
  1. A  decorrere  dal  30  maggio  2016,  e'  istituito,  presso  la
direzione generale, l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca  dei
piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18; 
  2. Entro il 30 maggio di ogni anno, la direzione  generale  procede
alla revisione formale dell'elenco; 
  3. Gli interessati  possono  richiedere  alla  direzione  generale,
utilizzando il modello riportato nell'allegato  4,  la  cancellazione
definitiva dall'elenco, ovvero la sostituzione, debitamente  motivata
e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo
elenco, con altra unita' avente analoghe caratteristiche.