Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. I comandanti dei pescherecci che effettuano la pesca  attiva  di
stock di piccoli pelagici, fermo restando  le  prescrizioni  vigenti,
hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, all'Ufficio  marittimo  di
iscrizione, direttamente o attraverso la cooperativa di appartenenza,
il numero di giornate di pesca effettuate; 
  2. I comandanti dei pescherecci  di  cui  al  precedente  comma  1,
soggetti  agli  obblighi  europei  in  materia  di  registrazione   e
comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di  sbarco
(log-book cartaceo  ed  elettronico),  sono  tenuti  a  registrare  e
comunicare le catture di acciughe e/o sardine  secondo  le  modalita'
stabilite dalla normativa vigente; 
  3. I comandanti dei pescherecci di cui al precedente comma  1  che,
in virtu' delle vigenti normative nazionali ed europee sono  esentati
dagli obblighi in materia  di  registrazione  e  comunicazione  delle
catture nonche' delle conseguenti operazioni di sbarco,  in  caso  di
cattura di acciughe e/o sardine devono compilare, per ogni uscita  in
mare, il  modello  riportato  nell'allegato  3.  I  suddetti  modelli
compilati  dovranno  essere  consegnati  alla   Autorita'   marittima
competente, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese  successivo  a
quello cui si riferiscono; 
  4.  Raggiunti  i  limiti  delle  giornate  di  pesca  stabiliti  al
precedente art. 2 comma 1 e 2, i pescherecci che effettuano la  pesca
attiva di stock di piccoli pelagici hanno l'obbligo  di  interrompere
tale tipologia di pesca; 
  5. Le unita' da pesca operanti nella GSA 17 e/o GSA 18, non incluse
nell'elenco di cui al precedente  art.  5,  non  sono  autorizzate  a
pescare, detenere a bordo o sbarcare, quantitativi  di  acciughe  e/o
sardine superiori al 20%, in peso  vivo,  del  totale  delle  catture
effettuate; 
  6. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto,
sono punite ai sensi delle leggi vigenti. 
  Gli allegati 1,  2,  3  e  4  costituiscono  parte  integrante  del
presente decreto. 
  Il decreto ministeriale 16  marzo  2015,  citato  in  premessa,  e'
abrogato. 
  Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti
organi di controllo,  nonche'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 gennaio 2016 
 
                             Il Sottosegretario di Stato: Castiglione 

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2016 
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