(( Art. 2 ter 
 
 
          Riconoscimento di crediti formativi universitari 
                  negli istituti tecnici superiori 
 
  1. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,
all'ultimo periodo, la parola: «cento» e' sostituita dalla  seguente:
«quaranta»  e  la  parola:  «centocinquanta»  e'   sostituita   dalla
seguente: «sessantadue». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  51,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107, come  novellato  dalla
          presente legge: 
              «51.  Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  adottato   ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  sentiti  i  Ministri   competenti,   sono
          definiti  i  criteri  per  il  riconoscimento  dei  crediti
          acquisiti  dallo  studente  a  conclusione   dei   percorsi
          realizzati dagli istituti tecnici  superiori  previsti  dal
          capo II delle linee guida di cui al decreto del  Presidente
          del Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11  aprile   2008,
          definiti ai sensi dell'art. 69, comma  1,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di  confluenza  tra
          gli esiti di apprendimento  in  relazione  alle  competenze
          acquisite al termine dei suddetti percorsi e le  competenze
          in  esito  ai  corsi  di  laurea  ad   essi   assimilabili.
          L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti
          non  puo'  essere  comunque  inferiore  a  quaranta  per  i
          percorsi della durata di quattro semestri e  a  sessantadue
          per i percorsi della durata di sei semestri.».