(( Art. 2 ter Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori 1. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo, la parola: «cento» e' sostituita dalla seguente: «quaranta» e la parola: «centocinquanta» e' sostituita dalla seguente: «sessantadue». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 51, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, come novellato dalla presente legge: «51. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non puo' essere comunque inferiore a quaranta per i percorsi della durata di quattro semestri e a sessantadue per i percorsi della durata di sei semestri.».