(( Art. 2 sexies 
 
 
      ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilita' 
 
  1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato,  sezione
IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016,  nel  calcolo  dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)  del  nucleo  familiare
che  ha  tra  i  suoi  componenti  persone  con  disabilita'  o   non
autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai  fini
del  riconoscimento  di  prestazioni  scolastiche   agevolate,   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  i  trattamenti  assistenziali,
previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque
titolo  percepiti  da  amministrazioni  pubbliche  in  ragione  della
condizione  di  disabilita',  laddove  non  rientranti  nel   reddito
complessivo ai fini dell'IRPEF; 
    b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4,  lettere
b), c) e d), del citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 159 del 2013, e' applicata la maggiorazione dello 0,5  al
parametro della scala  di  equivalenza  di  cui  all'allegato  1  del
predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con  disabilita'
media, grave o non autosufficiente. 
  2. I trattamenti di cui al  comma  1,  lettera  a),  percepiti  per
ragioni diverse dalla condizione di disabilita', restano inclusi  nel
reddito disponibile di cui all'articolo 5 del  decreto-legge  n.  201
del  2011.  Gli  enti  erogatori  di  tali  trattamenti,  anche   con
riferimento a prestazioni per il diritto allo  studio  universitario,
ai fini dell'accertamento  dei  requisiti  per  il  mantenimento  del
trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare  del
trattamento  percepito  dal  beneficiario  eventualmente  valorizzato
nell'ISEE medesimo,  rapportato  al  corrispondente  parametro  della
scala di equivalenza. 
  3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali
agevolate adottano entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche
normativi  necessari  all'erogazione  delle  nuove   prestazioni   in
conformita' con le disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto
degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino  a  tale
data, le prestazioni sociali agevolate in corso di  erogazione  sulla
base delle disposizioni previgenti. 
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far
data dal  quarantacinquesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione
delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione
sostitutiva unica  concernente  le  informazioni  necessarie  per  la
determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1. 
  5.  Al  maggior  onere  derivante  dall'attuazione   del   presente
articolo, per gli effetti stimati sul numero  dei  beneficiari  delle
prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro
annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno  tre
figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e pari a 700.000  euro  annui  con  riferimento  all'assegno  di
maternita' di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1  milione
di  euro  annui  a  decorrere  dal   2016,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale  per  le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328. 
  6. Fermo restando quanto previsto al comma  5,  le  amministrazioni
interessate  provvedono  agli  adempimenti  derivanti  dal   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          5  dicembre  2013,  n.  159  (Regolamento  concernente   la
          revisione delle modalita' di determinazione e  i  campi  di
          applicazione  dell'Indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE)) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          24 gennaio 2014, n. 19. 
              - Si  riporta  l'allegato  3  del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159: 
              «Allegato 3 
              Definizione  ai   fini   ISEE   della   condizione   di
          disabilita' media, grave e di non autosufficienza (art.  1,
          comma 1, lett. l); art. 6, comma  3,  lett.  b);  art.  10,
          comma 7, lett. c)). 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
            
              - Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  6  dicembre
          2011, n. 284, S.O., convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 27 dicembre 2011, n.300): 
              «Art. 5 (Introduzione dell'ISEE per la  concessione  di
          agevolazioni  fiscali   e   benefici   assistenziali,   con
          destinazione  dei  relativi   risparmi   a   favore   delle
          famiglie). - 1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare,  previo  parere
          delle Commissioni  parlamentari  competenti,  entro  il  31
          maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione  e
          i campi di applicazione  dell'indicatore  della  situazione
          economica equivalente  (ISEE)  al  fine  di:  adottare  una
          definizione  di  reddito   disponibile   che   includa   la
          percezione  di  somme,  anche  se  esenti  da   imposizione
          fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio  e  di
          reddito dei diversi componenti della famiglia  nonche'  dei
          pesi  dei  carichi  familiari,  in  particolare  dei  figli
          successivi al secondo  e  di  persone  disabili  a  carico;
          migliorare   la   capacita'   selettiva    dell'indicatore,
          valorizzando in misura maggiore la componente  patrimoniale
          sita sia in Italia sia  all'estero,  al  netto  del  debito
          residuo per l'acquisto della stessa e  tenuto  conto  delle
          imposte   relative;   permettere    una    differenziazione
          dell'indicatore per le diverse  tipologie  di  prestazioni.
          Con il medesimo decreto sono  individuate  le  agevolazioni
          fiscali e  tariffarie  nonche'  le  provvidenze  di  natura
          assistenziale che, a decorrere dal  1°  gennaio  2013,  non
          possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
          un ISEE superiore alla soglia individuata  con  il  decreto
          stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore
          delle disposizioni di approvazione  del  nuovo  modello  di
          dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni
          necessarie per la determinazione dell'ISEE,  attuative  del
          decreto di cui al  periodo  precedente,  sono  abrogati  il
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri  7  maggio  1999,  n.
          221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  sono  definite  le  modalita'   con   cui   viene
          rafforzato  il  sistema  dei  controlli  dell'ISEE,   anche
          attraverso la condivisione degli archivi  cui  accedono  la
          pubblica amministrazione e gli enti pubblici  e  prevedendo
          la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
          agevolate,  condizionate   all'ISEE,   attraverso   l'invio
          telematico all'INPS, da parte  degli  enti  erogatori,  nel
          rispetto  delle  disposizioni  del  codice  in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni  sui
          beneficiari e sulle prestazioni  concesse.  Dall'attuazione
          del presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
          dall'applicazione  del  presente  articolo  a  favore   del
          bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e
          di assistenza sono versati all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnati  al  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  per  l'attuazione  di  politiche
          sociali e  assistenziali.  Con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede  a
          determinare    le    modalita'    attuative     di     tale
          riassegnazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4,  lett.  b),
          c) e d) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 5 dicembre 2013, n. 159: 
              «4. Dalla somma dei redditi dei componenti  il  nucleo,
          come  determinata  ai  sensi  dei  commi   precedenti,   si
          sottraggono,  fino  a  concorrenza,  le  seguenti  spese  o
          franchigie riferite al nucleo familiare: 
              (Omissis). 
                b) nel caso del nucleo  facciano  parte  persone  non
          autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa  sostenuta,
          inclusiva  dei  contributi   versati,   per   collaboratori
          domestici  e   addetti   all'assistenza   personale,   come
          risultante dalla  dichiarazione  di  assunzione  presentata
          all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel
          limite dell'ammontare dei trattamenti di cui  al  comma  2,
          lettera f), al netto della detrazione di cui  al  comma  3,
          lettera f), di cui la persona non  autosufficiente  risulti
          beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma
          3, lettera a). Le spese per  assistenza  personale  possono
          essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso  di
          acquisizione dei servizi medesimi  presso  enti  fornitori,
          purche'  sia  conservata  ed  esibita  a  richiesta  idonea
          documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia
          di servizio fornita; 
                c) alternativamente a quanto  previsto  alla  lettera
          b),  nel  caso  del  nucleo  facciano  parte  persone   non
          autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di  ricovero
          presso  strutture  residenziali  nell'ambito  di   percorsi
          assistenziali   integrati   di    natura    sociosanitaria,
          l'ammontare   della   retta   versata   per   l'ospitalita'
          alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'art. 6,  comma
          3, lettera a); 
                d) nel caso del nucleo facciano parte: 
                  1) persone con disabilita' media, per  ciascuna  di
          esse, una franchigia pari ad  4.000  euro,  incrementate  a
          5.500 se minorenni; 
                  2) persone con disabilita' grave, per  ciascuna  di
          esse, una franchigia pari  a  5.500  euro,  incrementate  a
          7.500 se minorenni; 
                  3) persone non  autosufficienti,  per  ciascuna  di
          esse, una franchigia pari  a  7.000  euro,  incrementate  a
          9.500 se minorenni. 
              Le franchigie di  cui  alla  presente  lettera  possono
          essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza,  dal
          valore dell'ISE. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'allegato  1  al  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159: 
              «Allegato 1 
              Scala di equivalenza 
              (art. 1, comma 1, lett. c) 
              I parametri della scala di  equivalenza  corrispondenti
          al numero di componenti il nucleo familiare, come  definito
          ai  sensi  dell'art.  3,  del  presente  decreto,  sono   i
          seguenti: 
                
         Parte di provvedimento in formato grafico
              Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato
          di 0,35 per ogni ulteriore componente. 
              Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni: 
                a) 0,2 in caso di nuclei  familiari  con  tre  figli,
          0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque
          figli; 
                b) 0,2 per  nuclei  familiari  con  figli  minorenni,
          elevata a 0,3 in presenza  di  almeno  un  figlio  di  eta'
          inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o
          l'unico presente abbiano svolto attivita' di  lavoro  o  di
          impresa per almeno sei mesi nell'anno  di  riferimento  dei
          redditi dichiarati; 
                c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica
          anche in caso di nuclei familiari  composti  esclusivamente
          da genitore solo non lavoratore e da  figli  minorenni;  ai
          soli fini della verifica del requisito di  cui  al  periodo
          precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore
          non convivente, non coniugato  con  l'altro  genitore,  che
          abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno  dei
          casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e). 
              Ai fini della determinazione del parametro della  scala
          di  equivalenza,  qualora  tra  i  componenti   il   nucleo
          familiare vi sia un componente per il quale  siano  erogate
          prestazioni in ambiente residenziale a  ciclo  continuativo
          ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  223  del  1989,
          che non sia considerato nucleo familiare  a  se  stante  ai
          sensi dell'art. 3, comma 6, tale componente  incrementa  la
          scala di equivalenza,  calcolata  in  sua  assenza,  di  un
          valore pari ad 1.». 
              - Si riporta l'art. 65, della legge 23  dicembre  1998,
          n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
          lo sviluppo), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  29
          dicembre 1998, n. 302, S.O.: 
              «Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari  con  almeno  tre
          figli minori). - 1. Con effetto dal  1°  gennaio  1999,  in
          favore dei nuclei familiari composti da cittadini  italiani
          e dell'Unione europea  residenti,  da  cittadini  di  paesi
          terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche'  dai
          familiari non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro
          che siano titolari del diritto di soggiorno o  del  diritto
          di soggiorno permanente, con tre o  piu'  figli  tutti  con
          eta' inferiore ai 18 anni, che  risultino  in  possesso  di
          risorse economiche non superiori al valore  dell'indicatore
          della  situazione  economica  (ISE),  di  cui  al   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari  a  lire
          36 milioni annue con riferimento  a  nuclei  familiari  con
          cinque componenti, e' concesso un  assegno  sulla  base  di
          quanto indicato  al  comma  3.  Per  nuclei  familiari  con
          diversa   composizione   detto   requisito   economico   e'
          riparametrato  sulla  base  della  scala   di   equivalenza
          prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del  1998,
          tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 
              2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai  comuni,
          che ne rendono nota la disponibilita' attraverso  pubbliche
          affissioni nei territori  comunali,  ed  e'  corrisposto  a
          domanda.  L'assegno  medesimo  e'   erogato   dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS)  sulla  base  dei
          dati forniti dai  comuni,  secondo  modalita'  da  definire
          nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine  sono
          trasferite dal  bilancio  dello  Stato  all'INPS  le  somme
          indicate al comma 5, con  conguaglio,  alla  fine  di  ogni
          esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 
              3.  L'assegno  di  cui  al  comma  1   e'   corrisposto
          integralmente, per un ammontare di 200.000 lire  mensili  e
          per  tredici  mensilita',  per  i   valori   dell'ISE   del
          beneficiario inferiori o  uguali  alla  differenza  tra  il
          valore dell'ISE di cui al comma 1  e  il  predetto  importo
          dell'assegno  su  base  annua.  Per  valori  dell'ISE   del
          beneficiario compresi  tra  la  predetta  differenza  e  il
          valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e'  corrisposto
          in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma  1
          e  quello  del  beneficiario,  e  per  importi  annui   non
          inferiori a 20.000 lire. 
              4. Gli importi dell'assegno e dei  requisiti  economici
          di cui al presente  articolo  sono  rivalutati  annualmente
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
              5. Per le finalita' del presente articolo e'  istituito
          un Fondo presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          la cui dotazione e' stabilita  in  lire  390  miliardi  per
          l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire
          405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 
              6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti  del  Ministro
          per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanate  le
          necessarie  norme  regolamentari  per  l'applicazione   del
          presente    articolo,     inclusa     la     determinazione
          dell'integrazione   dell'ISE,   con   l'indicatore    della
          situazione patrimoniale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  74  del   decreto
          legislativo  26  marzo  2001,  n.151  (Testo  unico   delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della paternita', a norma  dell'art.  15
          della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, S.O.: 
              «Art. 74 (Assegno di  maternita'  di  base)  (legge  23
          dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23
          dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11) . -  1.  Per
          ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore  in
          affidamento preadottivo o  in  adozione  senza  affidamento
          dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane
          o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai  sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          che non beneficiano dell'indennita' di  cui  agli  articoli
          22, 66 e 70  del  presente  testo  unico,  e'  concesso  un
          assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000. 
              2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono  anche  i
          trattamenti economici di maternita' corrisposti  da  datori
          di lavoro  non  tenuti  al  versamento  dei  contributi  di
          maternita'. 
              3.  L'assegno  e'  concesso  dai  comuni  nella  misura
          prevista alla data del parto, alle  condizioni  di  cui  al
          comma 4. I comuni provvedono ad informare  gli  interessati
          invitandoli  a  certificare  il  possesso   dei   requisiti
          all'atto dell'iscrizione all'anagrafe  comunale  dei  nuovi
          nati. 
              4. L'assegno di maternita' di cui al comma  1,  nonche'
          l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il  nucleo
          familiare di appartenenza della madre risulti  in  possesso
          di   risorse   economiche   non   superiori    ai    valori
          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1,  pari
          a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei  familiari
          con tre componenti. 
              5. Per nuclei familiari con diversa composizione  detto
          requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
          di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
          109 del 1998, tenendo anche conto delle  maggiorazioni  ivi
          previste. 
              6. Qualora il trattamento della maternita'  corrisposto
          alle lavoratrici che godono di forme  di  tutela  economica
          della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma  1
          risulti inferiore all'importo di cui al medesimo  comma  1,
          le  lavoratrici  interessate  possono  avanzare  ai  comuni
          richiesta per la concessione della quota differenziale. 
              7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al  1°  gennaio
          di ogni anno, sulla base della variazione  dell'indice  dei
          prezzi al consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati
          calcolato dall'ISTAT. 
              8. L'assegno di cui  al  comma  1,  ferma  restando  la
          titolarita'  concessiva  in  capo  ai  comuni,  e'  erogato
          dall'INPS sulla base dei dati forniti dai  comuni,  secondo
          modalita' da definire nell'ambito dei  decreti  di  cui  al
          comma 9. 
              9.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per   la
          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
          e della previdenza sociale e del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, sono emanate le  necessarie
          disposizioni regolamentari per  l'attuazione  del  presente
          articolo. 
              10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali
          l'assegno, se non ancora concesso o  erogato,  puo'  essere
          corrisposto al padre o all'adottante del minore. 
              11. Per i procedimenti di concessione  dell'assegno  di
          maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999  al  30
          giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
          all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998,  n.  448.  Per  i
          procedimenti  di  concessione  dell'assegno  di  maternita'
          relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000  al  31  dicembre
          2000 continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui  al
          comma 12 dell'art. 49 della  legge  23  dicembre  1999,  n.
          488.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  20,  comma  8,  della
          citata legge 8 novembre 2000, n. 328: 
              «Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali).  -
          (Omissis). 
              8.  A  decorrere   dall'anno   2002   lo   stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'art. 11, comma 3, lettera  d),  della  legge  5  agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art.  24
          della presente legge. 
              (Omissis).».