Art. 10 
 
 
           Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate 
 
  1. Per l'anno 2016 gli importi  dovuti  dai  singoli  comuni,  come
indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4, colonna  4,  o  derivanti
dall'applicazione  dell'art.  8   sono   comunicati   dal   Ministero
dell'interno  all'Agenzia  delle  entrate,  la   quale   provvede   a
trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa
tramite il sistema del versamento unitario, di cui  all'art.  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  La  trattenuta  da  parte
dell'Agenzia delle entrate e' effettuata in due rate di pari  importo
a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze del 16 giugno
e del 16 dicembre 2016. Gli  importi  recuperati  dall'Agenzia  delle
entrate sono versati ad appositi capitoli dell'entrata  del  bilancio
dello Stato. Ai predetti importi si applica quanto previsto dall'art.
2, commi 2 e 3 del presente decreto. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 maggio 2016 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                             De Vincenti 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2016 
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reg.ne prev. n. 1302