Art. 10 Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate 1. Per l'anno 2016 gli importi dovuti dai singoli comuni, come indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4, colonna 4, o derivanti dall'applicazione dell'art. 8 sono comunicati dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate e' effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2016. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3 del presente decreto. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 maggio 2016 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dell'interno Alfano Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1302