Art. 3 Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016 di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per i comuni delle regioni a statuto ordinario 1. Ai fini del riparto della quota di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) spettante per l'anno 2016 ai comuni delle regioni a statuto ordinario: a) il valore di riferimento per ciascun comune del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015 e' individuato in misura pari agli importi calcolati al lordo dell'applicazione per l'anno 2015 dei meccanismi perequativi di cui all'art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012. I valori di cui al periodo precedente sono incrementati degli importi derivanti dal ripristino per l'anno 2016 della quota accantonata di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015, determinati in proporzione alla base di riferimento di cui all'art. 2 del medesimo decreto, al netto delle somme utilizzate per le rettifiche di valori del medesimo decreto; b) la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale 2015 e' pari agli importi di cui all'elenco A allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015; c) la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2016 e' pari agli importi indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto. 2. Ai fini della determinazione degli importi spettanti per l'anno 2016 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata, per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, la somma algebrica tra il valore di riferimento di cui alla lettera a) del comma 1 e la differenza tra i valori di cui alla lettera c) e la lettera b) del medesimo comma 1. 3. All'importo risultante dal calcolo di cui al comma 2 sono applicate in modo proporzionale le riduzioni conseguenti alla prededuzione degli importi di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), determinati per ciascun comune in modo proporzionale alla base di riferimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015. 4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012, il 30 per cento della quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) relativa per l'anno 2016 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base ai commi 2 e 3 del presente articolo, e' accantonata e redistribuita ai medesimi comuni sulla base delle capacita' fiscali e dei fabbisogni standard, secondo la metodologia approvata in Conferenza Stato - citta' e autonomie locali nella seduta del 24 marzo 2016. 5. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi 2, 3 e 4 e' riportato nell'allegato 2. 6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2016 i dati di cui al presente articolo si intendono riferiti ai comuni preesistenti.