Art. 3 
 
Riparto della quota del Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno
  2016 di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a)  per  i  comuni  delle
  regioni a statuto ordinario 
 
  1. Ai fini  del  riparto  della  quota  di  Fondo  di  solidarieta'
comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) spettante per  l'anno
2016 ai comuni delle regioni a statuto ordinario: 
    a) il valore di riferimento  per  ciascun  comune  del  Fondo  di
solidarieta' comunale per l'anno 2015 e' individuato in  misura  pari
agli importi calcolati al lordo dell'applicazione per l'anno 2015 dei
meccanismi perequativi di cui all'art.  1,  comma  380-quater,  della
legge n. 228 del 2012. I valori di cui  al  periodo  precedente  sono
incrementati degli importi derivanti dal ripristino per  l'anno  2016
della quota accantonata di cui all'art. 7 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  10  settembre  2015,  determinati  in
proporzione alla base di riferimento di cui all'art. 2  del  medesimo
decreto, al netto delle somme utilizzate per le rettifiche di  valori
del medesimo decreto; 
    b) la quota di alimentazione del Fondo di  solidarieta'  comunale
2015 e' pari agli importi di cui all'elenco A allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015; 
    c) la quota di alimentazione del Fondo di  solidarieta'  comunale
per l'anno 2016 e' pari agli  importi  indicati  nell'elenco  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto. 
  2. Ai fini della determinazione degli importi spettanti per  l'anno
2016 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata,  per  i
singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, la somma  algebrica
tra il valore di riferimento di cui alla lettera a) del comma 1 e  la
differenza tra i valori di cui alla lettera c) e la  lettera  b)  del
medesimo comma 1. 
  3. All'importo risultante dal  calcolo  di  cui  al  comma  2  sono
applicate  in  modo  proporzionale  le  riduzioni  conseguenti   alla
prededuzione degli importi di cui all'art. 1, comma 2, lettere  c)  e
d), determinati per ciascun comune in modo proporzionale alla base di
riferimento  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015. 
  4.  In  applicazione  di  quanto  previsto   dall'art.   1,   comma
380-quater, della legge n. 228 del 2012, il 30 per cento della  quota
del Fondo di solidarieta'  comunale  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a) relativa per l'anno 2016 ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, come determinata in base ai  commi  2  e  3  del  presente
articolo, e' accantonata e redistribuita  ai  medesimi  comuni  sulla
base delle capacita' fiscali e dei fabbisogni  standard,  secondo  la
metodologia approvata in Conferenza Stato - citta' e autonomie locali
nella seduta del 24 marzo 2016. 
  5. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore
risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi 2, 3  e  4  e'
riportato nell'allegato 2. 
  6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2016
i dati di cui al presente articolo si intendono  riferiti  ai  comuni
preesistenti.