Art. 7 
 
Determinazione della quota di Fondo di solidarieta' per  l'anno  2016
  relativa ai singoli comuni 
 
  1. Per i singoli comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione Sardegna  la  somma  algebrica  del
valore di cui all'allegato 2 e del  valore  di  cui  all'allegato  3,
colonna 5, e' riportata nell'allegato 4, colonna 1. 
  2. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base al  comma  1
sono corretti in relazione all'accantonamento di cui  all'art.  6,  i
cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato  4,  colonna
2. 
  3. Il risultato positivo della somma algebrica dei  valori  di  cui
all'allegato 4, colonne  1  e  2,  determina  per  i  singoli  comuni
l'importo spettante per l'anno 2016 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale, riportato all'allegato 4, colonna 3. 
  4. Il risultato negativo della somma algebrica dei  valori  di  cui
all'allegato 4, colonne  1  e  2,  determina  per  i  singoli  comuni
un'ulteriore quota di imposta municipale  propria  di  spettanza  dei
comuni dovuta per l'anno 2016 a titolo di alimentazione del Fondo  di
solidarieta' comunale, il cui importo e'  riportato  all'allegato  4,
colonna 4. In  tal  caso  l'Agenzia  delle  entrate  -  Struttura  di
gestione - versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato una quota dell'imposta  municipale  propria  di  spettanza  dei
singoli comuni pari al predetto importo. 
  5. Ove l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in  tutto  o
in parte, ai recuperi di cui al comma 4, i  comuni  interessati  sono
tenuti a  versare  la  somma  residua  direttamente  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato,  dando  comunicazione   dell'adempimento   al
Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento  da  parte  del
comune entro il 31 dicembre 2016, l'Agenzia delle entrate - Struttura
di gestione - provvede al recupero negli anni successivi a valere sui
versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.