Art. 9 
 
 
                Erogazioni di risorse per l'anno 2016 
 
  1. Per l'anno 2016, il Ministero dell'interno,  Direzione  Centrale
della finanza locale, provvede a  erogare  a  ciascun  comune  quanto
attribuito a titolo di Fondo solidarieta' comunale in  base  all'art.
7, al netto delle detrazioni di  cui  all'art.  8,  in  due  rate  da
corrispondere la prima entro il mese di  giugno  2016  e  la  seconda
entro  il  mese  di  ottobre  2016,   comunque   nei   limiti   della
disponibilita' di cassa del  capitolo  1365,  relativo  al  Fondo  di
solidarieta'  comunale,  iscritto  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'interno.