Art. 9 Erogazioni di risorse per l'anno 2016 1. Per l'anno 2016, il Ministero dell'interno, Direzione Centrale della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo solidarieta' comunale in base all'art. 7, al netto delle detrazioni di cui all'art. 8, in due rate da corrispondere la prima entro il mese di giugno 2016 e la seconda entro il mese di ottobre 2016, comunque nei limiti della disponibilita' di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarieta' comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.