Art. 2 Istituzione e funzionamento del Nucleo 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 976, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (di seguito Nucleo). 2. Il Nucleo e' composto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, e da sei esperti di particolare qualificazione professionale, anche estranei alla pubblica amministrazione, due dei quali designati, rispettivamente, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. 3. I componenti del Nucleo sono nominati, dopo il termine ultimo di presentazione dei progetti, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Si applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilita' e inconferibilita' degli incarichi. 5. Il Nucleo ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale. 6. Il Nucleo viene convocato dal presidente. Il presidente convoca la prima seduta entro sette giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nella prima seduta sono definite le modalita' operative di funzionamento del Nucleo stesso, nonche' gli ulteriori criteri di valutazione dei progetti. 7. Il Nucleo opera ordinariamente fino al completo espletamento della procedura di valutazione dei progetti. Conclusa tale fase, puo' essere riconvocato laddove residuino risorse a seguito della revoca parziale o totale dei finanziamenti concessi per la realizzazione di alcuni progetti, o non si proceda alla stipula delle convenzioni o degli accordi previsti dall'articolo 10 del bando. 8. Il Nucleo si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa, istituita con decreto del Segretario generale, operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 9. Il Nucleo puo' avvalersi del supporto di enti pubblici o privati, ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze. 10. Ai componenti del Nucleo e della segreteria tecnico-amministrativa non e' corrisposto alcun emolumento o indennita'. E' previsto il rimborso delle sole spese di viaggio per i componenti del Nucleo non residenti a Roma. 11. Agli esperti estranei alla pubblica amministrazione di cui al precedente comma 2, puo' essere riconosciuto un compenso omnicomprensivo nel limite massimo di 10.000 euro ciascuno.