Art. 3 Individuazione dei progetti 1. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel bando allegato al presente decreto, con le relative indicazioni di priorita' in base al punteggio ottenuto. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l'ordine di priorita' definito ai sensi del comma 1, i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi, nonche' i termini per la stipulazione stessa. Con lo stesso decreto sono definite le modalita' di monitoraggio, di verifica dell'esecuzione, nonche' di rendicontazione del finanziamento assegnato, anche in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con lo stesso decreto, inoltre, si definisce la procedura per l'eventuale riassegnazione delle risorse in caso di inottemperanza alle disposizioni stabilite dal bando, dalle convenzioni o dagli accordi di programma. 3. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia organizzativa (con specifico riferimento alle scadenze da rispettare e alle modalita' di interruzione, laddove necessario, dell'erogazione delle risorse ancora non trasferite, o di restituzione delle risorse medesime, qualora gia' nella disponibilita' dei beneficiari). Sono inoltre definite le relative procedure. 4. Le convenzioni prevedono che la realizzazione del progetto, per la parte oggetto di finanziamento pubblico, avvenga nel rispetto dei principi di evidenza pubblica. 5. La mancata stipula delle convenzioni o degli accordi di programma, per cause imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta l'esclusione del progetto e l'individuazione di altro progetto beneficiario secondo l'ordine di priorita' definito ai sensi del comma 1 e compatibilmente con le risorse disponibili. 6. I soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio degli interventi. 7. Ai sensi dell'art. 1, comma 977, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.