Art. 3 
 
 
                     Individuazione dei progetti 
 
  1. Sulla  base  dell'istruttoria  svolta,  il  Nucleo  seleziona  i
progetti in coerenza con i criteri definiti  nel  bando  allegato  al
presente decreto, con le relative indicazioni di priorita' in base al
punteggio ottenuto. 
  2. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuati, secondo l'ordine di  priorita'  definito  ai  sensi  del
comma  1,  i  progetti  da  inserire  nel  Programma  ai  fini  della
stipulazione di convenzioni o  accordi  di  programma  con  gli  enti
promotori  dei  progetti  medesimi,  nonche'   i   termini   per   la
stipulazione stessa. Con lo stesso decreto sono definite le modalita'
di   monitoraggio,   di   verifica   dell'esecuzione,   nonche'    di
rendicontazione del finanziamento assegnato, anche  in  coerenza  con
quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con
lo stesso decreto, inoltre, si definisce la procedura per l'eventuale
riassegnazione  delle  risorse  in  caso   di   inottemperanza   alle
disposizioni stabilite dal bando, dalle convenzioni o  dagli  accordi
di programma. 
  3. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono  i  soggetti
partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie,
ivi incluse quelle a valere sul fondo di cui all'art. 1,  comma  978,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i  tempi  di  attuazione  dei
progetti medesimi, nonche' i criteri per la revoca dei  finanziamenti
in caso di inerzia  organizzativa  (con  specifico  riferimento  alle
scadenze da rispettare e  alle  modalita'  di  interruzione,  laddove
necessario, dell'erogazione delle risorse ancora non trasferite, o di
restituzione   delle   risorse   medesime,   qualora    gia'    nella
disponibilita' dei beneficiari). Sono inoltre  definite  le  relative
procedure. 
  4. Le convenzioni prevedono che la realizzazione del progetto,  per
la parte oggetto di finanziamento pubblico, avvenga nel rispetto  dei
principi di evidenza pubblica. 
  5.  La  mancata  stipula  delle  convenzioni  o  degli  accordi  di
programma, per cause imputabili ai soggetti promotori  dei  progetti,
comporta  l'esclusione  del  progetto  e  l'individuazione  di  altro
progetto beneficiario secondo l'ordine di priorita' definito ai sensi
del comma 1 e compatibilmente con le risorse disponibili. 
  6. I soggetti che sottoscrivono le convenzioni  o  gli  accordi  di
programma forniscono alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  i
dati e le informazioni necessari allo svolgimento  dell'attivita'  di
monitoraggio degli interventi. 
  7. Ai sensi dell'art. 1, comma 977, della legge 28  dicembre  2015,
n.  208,  l'insieme  delle  convenzioni  e  degli  accordi  stipulati
costituisce il Programma.