Art. 4 Finanziabilita' degli interventi 1. Le convenzioni o gli accordi di programma costituenti il Piano sono finanziati, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario 2016. 2. Nelle convenzioni e negli accordi di programma sono determinate le modalita' per l'erogazione del finanziamento, in coerenza con il quadro economico presentato e con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente art. 3, comma 2. 3. Una quota di finanziamento non superiore al 10% puo' essere erogata, su richiesta del rappresentante legale dell'ente beneficiario, successivamente alla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma. Una quota pari al 30% puo' essere erogata nella fase intermedia di realizzazione del progetto, in base al cronoprogramma. 4. La restante parte di finanziamento e' erogata a conclusione del progetto, ad esito delle verifiche previste dalla procedura definita nel richiamato decreto di cui al precedente art. 3, comma 2. 5. Il presente decreto e l'allegato bando sono sottoposti alla registrazione dei competenti organi di controllo e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 2016 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri, il Sottosegretario di Stato De Vincenti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini