Art. 4 
 
 
                  Finanziabilita' degli interventi 
 
  1. Le convenzioni o gli accordi di programma costituenti  il  Piano
sono finanziati, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al
limite  di  capienza  delle  risorse  finanziarie   disponibili   per
l'esercizio finanziario 2016. 
  2. Nelle convenzioni e negli accordi di programma sono  determinate
le modalita' per l'erogazione del finanziamento, in coerenza  con  il
quadro economico presentato e con quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  precedente  art.  3,
comma 2. 
  3. Una quota di finanziamento non  superiore  al  10%  puo'  essere
erogata,   su   richiesta   del   rappresentante   legale   dell'ente
beneficiario, successivamente alla sottoscrizione della convenzione o
accordo di programma. Una quota pari al 30% puo' essere erogata nella
fase  intermedia  di  realizzazione  del   progetto,   in   base   al
cronoprogramma. 
  4. La restante parte di finanziamento e' erogata a conclusione  del
progetto, ad esito delle verifiche previste dalla procedura  definita
nel richiamato decreto di cui al precedente art. 3, comma 2. 
  5. Il presente decreto e  l'allegato  bando  sono  sottoposti  alla
registrazione dei competenti organi di controllo  e  sono  pubblicati
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 maggio 2016 
 
            p. Il Presidente del Consiglio dei ministri, 
                     il Sottosegretario di Stato 
                             De Vincenti 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                               Delrio 
 
 
          Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali 
                            e del turismo 
                            Franceschini