Art. 2 Articoli per l'arredo urbano 1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 2015, recante «Criteri ambientali per le forniture di articoli di arredo urbano», e' integrato come segue: a) dopo il paragrafo 4.2.5 e' introdotto il seguente: «4.3 Criteri premianti: maggiore contenuto di materiale riciclato. All'offerta di articoli in plastica o miscele di gomma-plastica, plastica-legno e gomma, quali panchine, tavoli, panche, elementi di parchi giochi o altri analoghi articoli di arredo urbano, costituiti da materiale riciclato post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, in una percentuale compresa tra il 60% e il 90% del peso complessivo del bene e' assegnato un punteggio pari al 5% del punteggio tecnico. Detti beni devono in ogni caso essere conformi alle eventuali norme tecniche di settore, nazionali e comunitarie. Per la verifica della conformita' valgono i mezzi di prova o di presunzione di conformita' previsti nella corrispondente specifica tecnica. L'offerta tecnica deve essere integrata, a corredo, con una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare: - la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile; - l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE.» Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2016 Il Ministro: Galletti