Art. 2 
 
                    Articoli per l'arredo urbano 
 
  1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 5  febbraio  2015,  recante
«Criteri ambientali per le forniture di articoli di  arredo  urbano»,
e' integrato come segue: 
  a) dopo il paragrafo 4.2.5 e' introdotto il seguente: 
  «4.3 Criteri premianti: maggiore contenuto di materiale riciclato. 
  All'offerta di articoli in plastica o  miscele  di  gomma-plastica,
plastica-legno e gomma, quali panchine, tavoli, panche,  elementi  di
parchi giochi o altri analoghi articoli di arredo urbano,  costituiti
da materiale riciclato post consumo o derivante  dal  recupero  degli
scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei  prodotti
complessi, in una percentuale compresa tra il 60% e il 90%  del  peso
complessivo del bene  e'  assegnato  un  punteggio  pari  al  5%  del
punteggio tecnico. Detti beni devono in  ogni  caso  essere  conformi
alle eventuali norme tecniche di settore, nazionali e comunitarie. 
  Per la verifica della conformita' valgono i mezzi  di  prova  o  di
presunzione di conformita' previsti  nella  corrispondente  specifica
tecnica. L'offerta tecnica deve essere integrata, a corredo, con  una
dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare: 
  - la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale
da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post  consumo  o
da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi,
loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile; 
  - l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in  possesso  di
marcatura CE.» 
  Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o  maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 maggio 2016 
 
                                                Il Ministro: Galletti