Art. 3 Benefici 1. I soggetti di cui all'art. 2 possono conseguire il diritto alla decorrenza, negli anni 2016, 2017 e 2018, della pensione di anzianita' di cui all'art. 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successve modificazioni e integrazioni, con il riconoscimento della contribuzione figurativa accreditata, nei predetti anni, sulla base dei criteri di cui all'art. 8, commi da primo a terzo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, fino al perfezionamento del primo requisito contributivo utile per il diritto alla predetta pensione. 2. I medesimi soggetti possono altresi' beneficiare, nei limiti di spesa annuale previsti dall'art. 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e fino alla prima decorrenza utile della pensione di anzianita' di cui al comma 1 del presente articolo, di un sussidio per l'accompagnamento alla pensione, pari all'importo dell'assegno sociale. 3. I benefici di cui al presente articolo sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attivita' lavorativa. In caso di ripresa di attivita' lavorativa gli interessati devono darne tempestiva comunicazione all'INPS.