Art. 3 
 
                              Benefici 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 2 possono conseguire il diritto  alla
decorrenza,  negli  anni  2016,  2017  e  2018,  della  pensione   di
anzianita' di cui all'art. 1, comma  117,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190,  e  successve  modificazioni  e  integrazioni,  con  il
riconoscimento  della  contribuzione  figurativa   accreditata,   nei
predetti anni, sulla base dei criteri di cui  all'art.  8,  commi  da
primo  a  terzo,  della  legge  23  aprile  1981,  n.  155,  fino  al
perfezionamento del primo requisito contributivo utile per il diritto
alla predetta pensione. 
  2. I medesimi soggetti possono altresi' beneficiare, nei limiti  di
spesa annuale  previsti  dall'art.  1,  comma  276,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e  fino  alla  prima  decorrenza  utile  della
pensione di anzianita' di cui al comma 1 del presente articolo, di un
sussidio  per  l'accompagnamento  alla  pensione,  pari   all'importo
dell'assegno sociale. 
  3. I benefici di cui al presente articolo sono incompatibili con lo
svolgimento di qualsiasi attivita' lavorativa. In caso di ripresa  di
attivita'  lavorativa  gli  interessati   devono   darne   tempestiva
comunicazione all'INPS.