Art. 5 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. L'Inps procede al  monitoraggio  delle  domande  di  accesso  ai
benefici di cui all'art. 3 in base alla decorrenza della pensione  di
anzianita', tenendo conto anche della contribuzione figurativa di cui
all'art. 3, comma  1,  ai  fini  della  individuazione  di  eventuali
scostamenti rispetto alle risorse finanziarie  fissate  dall'art.  1,
comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in 2 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2016,  2017  e  2018,  che  costituiscono  il
limite di spesa annuo ai fini del riconoscimento dei benefici di  cui
all'art. 3, commi 1 e 2. 
  2. Qualora l'onere finanziario accertato anche in  via  prospettica
attraverso il procedimento di cui  al  comma  1  sia  superiore  allo
stanziamento  annuale  previsto,  la   decorrenza   dei   trattamenti
pensionistici e' differita in ragione della data di  maturazione  dei
requisiti pensionistici e, a parita'  degli  stessi,  della  data  di
presentazione della domanda di accesso al beneficio. 
  3. In caso di differimento del trattamento pensionistico in ragione
dell'insufficiente copertura finanziaria, e' riconosciuto l'accredito
della  contribuzione  figurativa  di  cui  all'art.   3,   comma   1,
utilizzando le risorse finanziarie stanziate per l'anno successivo. 
  4. Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso,  pur  tenendo
conto del procedimento  di  cui  ai  commi  2  e  3,  e  degli  oneri
corrispondenti al riconoscimento dei  benefici  di  cui  all'art.  3,
valutati anche in via prospettica, risulti superato,  anche  per  una
sola annualita', il limite delle risorse di cui al  comma  1,  l'INPS
non prendera' in esame ulteriori domande. 
  5. L'onere finanziario, connesso  all'erogazione  del  sussidio  ed
alla contribuzione  figurativa  di  cui  all'art.  3,  e'  comunicato
annualmente dall'Inps al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali per il trasferimento delle relative risorse.