Art. 5 Monitoraggio 1. L'Inps procede al monitoraggio delle domande di accesso ai benefici di cui all'art. 3 in base alla decorrenza della pensione di anzianita', tenendo conto anche della contribuzione figurativa di cui all'art. 3, comma 1, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie fissate dall'art. 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che costituiscono il limite di spesa annuo ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, commi 1 e 2. 2. Qualora l'onere finanziario accertato anche in via prospettica attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento annuale previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici e' differita in ragione della data di maturazione dei requisiti pensionistici e, a parita' degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. 3. In caso di differimento del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria, e' riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa di cui all'art. 3, comma 1, utilizzando le risorse finanziarie stanziate per l'anno successivo. 4. Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso, pur tenendo conto del procedimento di cui ai commi 2 e 3, e degli oneri corrispondenti al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, valutati anche in via prospettica, risulti superato, anche per una sola annualita', il limite delle risorse di cui al comma 1, l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande. 5. L'onere finanziario, connesso all'erogazione del sussidio ed alla contribuzione figurativa di cui all'art. 3, e' comunicato annualmente dall'Inps al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il trasferimento delle relative risorse.