Art. 6 Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio 1. L'INPS, all'esito del monitoraggio di cui all'art. 5, comunica all'interessato: a) l'accoglimento della domanda di accesso ai benefici con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e del periodo di erogazione del sussidio, qualora sia accertato il possesso dei requisiti utili a maturare il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 2018 e sia verificata l'esistenza della relativa copertura finanziaria; b) l'accoglimento della domanda di accesso ai benefici con indicazione del periodo di erogazione del sussidio e della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico differita in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; c) il rigetto della domanda di accesso ai benefici qualora non sia accertato il possesso dei requisiti ovvero in seguito all'esaurimento delle risorse disponibili.