Art. 6 
 
          Comunicazione dell'esito della domanda di accesso 
                            al beneficio 
 
  1. L'INPS, all'esito del monitoraggio di cui all'art.  5,  comunica
all'interessato: 
    a) l'accoglimento  della  domanda  di  accesso  ai  benefici  con
indicazione   della   prima   decorrenza   utile   del    trattamento
pensionistico e del periodo di erogazione del sussidio,  qualora  sia
accertato il possesso dei requisiti utili a maturare il diritto  alla
decorrenza  del  trattamento  pensionistico  entro  il  2018  e   sia
verificata l'esistenza della relativa copertura finanziaria; 
    b) l'accoglimento  della  domanda  di  accesso  ai  benefici  con
indicazione del periodo di erogazione  del  sussidio  e  della  prima
decorrenza utile del trattamento pensionistico differita  in  ragione
dell'insufficiente copertura finanziaria; 
    c) il rigetto della domanda di accesso ai  benefici  qualora  non
sia  accertato  il  possesso  dei   requisiti   ovvero   in   seguito
all'esaurimento delle risorse disponibili.