Art. 7 Decorrenza dei benefici 1. Il sussidio di cui all'art. 3, comma 2, puo' essere riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2018. 2. I trattamenti pensionistici di anzianita' di cui all'art. 3, comma 1, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016 e successiva al 31 dicembre 2018.