Art. 7 
 
                       Decorrenza dei benefici 
 
  1. Il sussidio di cui all'art. 3, comma 2, puo' essere riconosciuto
a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2018. 
  2. I trattamenti pensionistici di anzianita'  di  cui  all'art.  3,
comma 1, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016 e
successiva al 31 dicembre 2018.