IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale
Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
Visto, in particolare, l'art. 20 e l'art. 23 del citato regolamento
(CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni
geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione
europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti
dall'art. 17 del medesimo regolamento e la relazione tra marchi ed
indicazioni geografiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e dei prodotti agricoli;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.
297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di
acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente
disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente
la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e
la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
Visto il disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Barolo» approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 1966 e successive modifiche;
Vista l'istanza di registrazione dell'indicazione geografica
«Grappa di Barolo», presentata dall'Istituto Grappa Piemonte;
Verificata la conformita' della documentazione richiesta in base
all'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 13 maggio 2010
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione
geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e' approvata
la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Grappa di Barolo»
riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2016
Il Capo del dipartimento: Blasi