Art. 5 
 
 
             Modifiche all'art. 7 del D.M. 8 giugno 2001 
 
  1. All'art. 7 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Presso  la  Direzione
generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti  e  la  nutrizione
del Ministero della salute e' istituito  il  Registro  nazionale  dei
prodotti di cui all'art. 1, comma 1, erogati nelle singole regioni  e
province autonome a carico del Servizio sanitario nazionale»; 
  b)  Al  comma  2  le   parole:   «destinati   ad   un'alimentazione
particolare» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'art.  1,
comma 1»; 
  c) Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: 
  «3. Gli operatori del settore alimentare, ai fini  dell'inserimento
nel Registro Nazionale degli alimenti di  cui  all'art.  1,  comma  1
lettera c), possono notificare tali alimenti con le modalita' di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  111,  cosi'
come indicate e aggiornate sul sito web  del  Ministero,  nonche'  le
relative tariffe»;