Art. 5 Modifiche all'art. 7 del D.M. 8 giugno 2001 1. All'art. 7 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Presso la Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute e' istituito il Registro nazionale dei prodotti di cui all'art. 1, comma 1, erogati nelle singole regioni e province autonome a carico del Servizio sanitario nazionale»; b) Al comma 2 le parole: «destinati ad un'alimentazione particolare» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1, comma 1»; c) Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «3. Gli operatori del settore alimentare, ai fini dell'inserimento nel Registro Nazionale degli alimenti di cui all'art. 1, comma 1 lettera c), possono notificare tali alimenti con le modalita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, cosi' come indicate e aggiornate sul sito web del Ministero, nonche' le relative tariffe»;