IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15  settembre  2003  e
successive modificazioni; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  177  del  31  luglio   1997   e   successive
modificazioni; 
  Visto    il    decreto    legislativo    n.     82/2005     «Codice
dell'amministrazione digitale» ed, in particolare, l'art. 59  che  ha
istituito, presso l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  il  Repertorio
nazionale dei dati territoriali (RNDT) le cui finalita'  sono  quelle
di  «agevolare  la  pubblicita'  dei  dati  di  interesse   generale,
disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello  nazionale,
regionale e locale»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  recante  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive»,  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 11 novembre 2014,  n.  164,  ed  in  particolare  l'art.  6-ter
concernente le disposizioni per l'infrastrutturazione  degli  edifici
con impianti di comunicazione elettronica; 
  Vista  la  direttiva  2014/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre  i  costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita',  che  indica  come  per  gli  operatori  delle   reti   di
comunicazione elettronica, in particolare per i nuovi, puo' risultare
molto  piu'  efficiente  riutilizzare   le   infrastrutture   fisiche
esistenti, come quelle di altre  imprese  di  pubblici  servizi,  per
installare le reti di comunicazione elettronica, in particolare nelle
zone in cui non e' disponibile una rete di comunicazione  elettronica
adatta o in cui non sarebbe economicamente sostenibile costruire  una
nuova infrastruttura fisica; 
  Visto l'art. 1, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n.  114,  legge
di delegazione europea 2014 che delega il Governo ad adottare secondo
le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui  agli  articoli
31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i  decreti  legislativi
per  l'attuazione,  tra  l'altro,  della  direttiva  2014/61/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014; 
  Visto il decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33  recante
«Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita« ed in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede:  «1.  Al
fine  di  facilitare  l'installazione  di   reti   di   comunicazione
elettronica ad  alta  velocita',  anche  attraverso  l'uso  condiviso
dell'infrastruttura  fisica  esistente  ed  il   dispiegamento   piu'
efficiente delle infrastrutture fisiche  nuove,  si  procede  ad  una
mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti  e
di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente
nel territorio nazionale.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
entro il 30 aprile 2016,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni e l'Agenzia per  l'Italia  digitale  (AgID),
stabilisce le regole tecniche per la definizione  del  contenuto  del
Sistema informativo  nazionale  federato  delle  infrastrutture,  «di
seguito SINFI», le modalita' di prima costituzione, di  raccolta,  di
inserimento e di consultazione dei dati, nonche'  le  regole  per  il
successivo aggiornamento,  lo  scambio  e  la  pubblicita'  dei  dati
territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli
altri  operatori  di  rete  e  da  ogni  proprietario  o  gestore  di
infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti  di  comunicazione
elettronica. I dati cosi' ricavati sono resi disponibili  in  formato
di tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'art. 68, comma 3,  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, elaborabili  elettronicamente  e  georeferenziati,
senza  compromettere  il  carattere  riservato  dei  dati  sensibili.
All'attuazione del presente articolo si  provvede  nei  limiti  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e
la  pianificazione  degli  interventi,  entro  i  centoventi   giorni
successivi alla sua costituzione confluiscono nel Sistema informativo
nazionale federato delle infrastrutture da parte  dei  gestori  delle
infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati,  nonche'  da  parte
degli enti pubblici che ne sono detentori tutte  le  banche  di  dati
contenenti informazioni sulle reti di  comunicazione  elettronica  ad
alta  velocita'  e  sulle  infrastrutture   fisiche   funzionali   ad
ospitarle, a carattere nazionale e locale,  o  comunque  i  dati  ivi
contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole  tecniche
del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture»; 
  Visto altresi' l'art. 10 del citato decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33, che prevede: «Per le violazioni degli  obblighi  di  cui
all'art. 4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica ai
soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire l'accesso alle
informazioni  richieste  ivi  previsto  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria prevista  dall'art.  98,  comma  9,  secondo  periodo  del
decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  Codice  delle
comunicazioni elettroniche,in misura da € 5.000 a € 50.000»; 
  Visto altresi' l'art. 14, comma 2, del citato  decreto  legislativo
15 febbraio 2016, n. 33 che abroga l'art. 6-bis del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164; 
  Visto  il  documento  sulla  «Strategia  italiana  per   la   banda
ultralarga«, approvato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015  ed
in particolare la previsione del Ministero dello sviluppo  economico,
quale gestore del catasto del sotto e sopra suolo, e dell'avvalimento
della societa' in house Infratel Italia S.p.a. per  il  coordinamento
di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti; 
  Visto,  in  particolare,  l'allegato  C  al  documento   «Strategia
italiana per  la  banda  ultralarga»,  contenente  «Linee  Guida  sul
sistema informativo nazionale federato del sopra e  del  sottosuolo»,
che individua gli obiettivi, gli attori pubblici e privati coinvolti,
i requisiti  funzionali,  declinando  i  servizi  a  valore  aggiunto
rivolti alla pubblica amministrazione, agli operatori ed ai cittadini
che saranno erogati dal catasto, incluso ogni  altro  servizio  utile
alla digitalizzazione, e l'architettura di riferimento; 
  Considerata la direttiva 2007/2/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 marzo  2007  che  istituisce  un'Infrastruttura  per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea; 
  Considerata, ai sensi del sopracitato art. 4, comma 1, del  decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, la necessita'  di  stabilire  le
regole  tecniche  per  la  definizione  del  contenuto  del   Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture le  modalita'  di
prima costituzione, di raccolta, di inserimento  e  di  consultazione
dei dati, nonche' le  regole  per  il  successivo  aggiornamento,  lo
scambio e la pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole
amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e  da  ogni
proprietario  o  gestore  di  infrastrutture  fisiche  funzionali  ad
ospitare reti di comunicazione elettronica  regole  tecniche  per  la
definizione  del  Sistema  informativo   nazionale   federato   delle
infrastrutture e le modalita' per la costituzione, l'inserimento,  la
consultazione,  nonche'  per  l'aggiornamento,  lo   scambio   e   la
pubblicita'   dei   dati   territoriali   detenuti   dalle    singole
amministrazioni competenti, nonche' dagli altri soggetti titolari  di
infrastrutture di banda larga ed ultralarga; 
  Considerata  la  necessita'   di   uniformare   le   modalita'   di
acquisizione  dei  dati  necessari   al   popolamento   del   Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture; 
  Considerata la  necessita'  di  facilitare  un'individuazione  piu'
tempestiva  ed  efficace  delle  risorse  di  posa  disponibili   sul
territorio, a vantaggio sia degli operatori interessati ad  investire
nelle nuove reti sia dei soggetti pubblici interessati a sostenere lo
sviluppo delle nuove reti, con l'obiettivo di  ridurre,  altresi',  i
tempi per il rilascio dei  permessi  per  la  messa  in  opera  delle
infrastrutture civili, evitando la duplicazione di infrastrutture  e,
quindi, l'impatto ambientale ed  i  costi  complessivi  del  sistema,
anche  nella  prospettiva  del  principio  dell'only  once  formulato
nell'ambito della Comunicazione della Commissione, Strategia  per  il
mercato unico digitale per  l'Europa,  COM(2015),  92  final,  del  6
maggio 2015, secondo cui i dati debbono essere forniti una sola volta
alla pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto 10  novembre  2011  del  Ministro  della  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  concernente
«Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei
database  geotopografici»,  quale  riferimento  per  l'individuazione
degli elementi  del  soprasuolo  del  Sistema  informativo  nazionale
federato delle infrastrutture. 
  Visto il documento approvato in data 19 giugno  2015  nel  contesto
delle attivita' avviate dall'Agenzia per l'Italia  digitale  ai  fini
della determinazione delle «Regole tecniche per la definizione  delle
specifiche di contenuto per i data base delle reti di  sottoservizi»,
quale riferimento per l'individuazione degli elementi del  sottosuolo
del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui  all'art.  19
del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure  urgenti  per
la crescita del Paese, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Al fine di incentivare gli investimenti  infrastrutturali  sulla
rete a banda ultralarga, in accordo  con  gli  obiettivi  dell'Agenda
digitale europea e la strategia italiana per la banda ultralarga,  il
presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4,  comma  1,
del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, di cui in  premessa,
stabilisce le regole tecniche per la definizione  del  contenuto  del
Sistema  informativo  nazionale  federato  delle  infrastrutture  (di
seguito, SINFI), le modalita' di prima costituzione, di raccolta,  di
inserimento e di consultazione dei dati, nonche'  le  regole  per  il
successivo aggiornamento,  lo  scambio  e  la  pubblicita'  dei  dati
territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli
altri  operatori  di  rete  e  da  ogni  proprietario  o  gestore  di
infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti  di  comunicazione
elettronica. 
  2. Ai fini del presente decreto intende per: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «Gestore»: il soggetto incaricato dell'attivita'  di  gestione
del SINFI; 
    c) «rete pubblica di comunicazioni»: una  rete  di  comunicazione
elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire
servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico,  che
supporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di
reti; 
    d) «infrastruttura  fisica»:  tutti  gli  elementi  di  una  rete
destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che  diventino
essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature,
piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline,  edifici
o accessi a edifici, installazioni di antenne,  tralicci  e  pali.  I
cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per
la  fornitura  delle  acque  destinate  al  consumo  umano  ai  sensi
dell'art. 2, punto 1, della direttiva  98/83/CE  del  Consiglio,  non
costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto; 
    e) «operatore di rete»: un'impresa che e' autorizzata  a  fornire
reti pubbliche di comunicazione; 
    f) «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un  ente
pubblico   o   organismo   di   diritto   pubblico    che    fornisce
un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di: 
      1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di: 
        1.1) gas; 
        1.2) elettricita', compresa l'illuminazione pubblica; 
        1.3) riscaldamento; 
        1.4)  acqua,  comprese  le  fognature  e  gli   impianti   di
trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio; 
      2) servizi di trasporto, compresi  ferrovie,  strade,  porti  e
aeroporti; 
    g)  «detentori  delle  informazioni»:  tutte  le  amministrazioni
pubbliche, tutte le societa' pubbliche o  private  che,  a  qualsiasi
titolo,  detengano  informazioni  riguardanti   reti   pubbliche   di
comunicazioni e infrastrutture fisiche; 
    h)  «titolari  delle  informazioni»:  tutte  le   amministrazioni
pubbliche, tutte le societa' pubbliche o  private,  proprietarie  dei
dati riguardanti reti pubbliche  di  comunicazioni  e  infrastrutture
fisiche; 
    i) «edificio  UBB  ready»:  edificio  infrastrutturato  e  quindi
predisposto ai sensi dell'art. 6-ter del decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133.