Art. 2 
 
 
                                SINFI 
 
  1.  Nel  SINFI  sono  contenute  e  rese   accessibili   tutte   le
informazioni relative alle infrastrutture come definite dall'art.  1,
comma 2, lettere c) e d) presenti sul territorio nazionale, che a far
data dall'entrata in vigore del presente decreto, sono  trasmesse  ed
archiviate a qualsiasi titolo e scopo dai detentori  o  dai  titolari
delle informazioni. 
  2. Tutte le amministrazioni pubbliche titolari e  detentrici  delle
informazioni e gli operatori  di  rete  e  gestori  di  infrastruture
fisiche,  relativamente  alle  reti  pubbliche  di  comunicazioni   e
infrastrutture fisiche  di  propria  competenza  contribuiscono  alla
costituzione  ed  aggiornamento  del  SINFI  secondo  i  criteri,  le
modalita'  e  le  tempistiche  indicate  dal   presente   decreto   e
dall'allegato A che ne costituisce parte integrante.