Art. 2 SINFI 1. Nel SINFI sono contenute e rese accessibili tutte le informazioni relative alle infrastrutture come definite dall'art. 1, comma 2, lettere c) e d) presenti sul territorio nazionale, che a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasmesse ed archiviate a qualsiasi titolo e scopo dai detentori o dai titolari delle informazioni. 2. Tutte le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni e gli operatori di rete e gestori di infrastruture fisiche, relativamente alle reti pubbliche di comunicazioni e infrastrutture fisiche di propria competenza contribuiscono alla costituzione ed aggiornamento del SINFI secondo i criteri, le modalita' e le tempistiche indicate dal presente decreto e dall'allegato A che ne costituisce parte integrante.