Art. 3 
 
 
                   Obblighi e modalita' operative 
 
  1. Fatte salve le modalita' di alimentazione delle  diverse  banche
dati, contenenti informazioni relative  alle  infrastrutture  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), tutti  i  dati  riguardanti  le
suddette infrastrutture, specificati nell'allegato A,  devono  essere
resi disponibili in formato dati, di tipo aperto  ed  interoperabile,
ai sensi dell'art. 68, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n.  82,  elaborabili  elettronicamente   e   georeferenziati,   senza
compromettere  il  carattere  riservato  dei   dati   sensibili,   ed
archiviati secondo i criteri, le modalita' e le tempistiche  indicate
dal presente decreto e dall'allegato A. 
  2. Tutti gli operatori di  rete  ed  i  gestori  di  infrastrutture
fisiche detentori delle informazioni e le  amministrazioni  pubbliche
titolari  e   detentrici   delle   informazioni   sono   responsabili
dell'invio, della validazione, della correttezza e dell'aggiornamento
dei dati e delle informazioni comunicati al SINFI  e  sono  tenuti  a
fornire  al  Gestore   le   necessarie   disposizioni   relativamente
all'accessibilita' degli stessi  che  devono  risultare  normalizzati
secondo  il  modello  dati  soprasuolo  e  modello  dati   sottosuolo
richiamati nell'allegato A. 
  3. Le modalita' di coordinamento per l'invio dei  dati,  a  livello
nazionale e locale, sono specificate nell'allegato A. 
  4.  Con  provvedimento  ministeriale   potranno   essere   adottate
ulteriori    modalita'    tecniche    ed     operative     funzionali
all'aggiornamento del sistema.