Art. 3 Obblighi e modalita' operative 1. Fatte salve le modalita' di alimentazione delle diverse banche dati, contenenti informazioni relative alle infrastrutture di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d), tutti i dati riguardanti le suddette infrastrutture, specificati nell'allegato A, devono essere resi disponibili in formato dati, di tipo aperto ed interoperabile, ai sensi dell'art. 68, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili, ed archiviati secondo i criteri, le modalita' e le tempistiche indicate dal presente decreto e dall'allegato A. 2. Tutti gli operatori di rete ed i gestori di infrastrutture fisiche detentori delle informazioni e le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni sono responsabili dell'invio, della validazione, della correttezza e dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni comunicati al SINFI e sono tenuti a fornire al Gestore le necessarie disposizioni relativamente all'accessibilita' degli stessi che devono risultare normalizzati secondo il modello dati soprasuolo e modello dati sottosuolo richiamati nell'allegato A. 3. Le modalita' di coordinamento per l'invio dei dati, a livello nazionale e locale, sono specificate nell'allegato A. 4. Con provvedimento ministeriale potranno essere adottate ulteriori modalita' tecniche ed operative funzionali all'aggiornamento del sistema.