Art. 5 Disposizioni finali 1. A far data dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto decorrono per gli Operatori di rete gli obblighi di cui all'art. 3. Per le pubbliche amministrazioni titolari e detentrici delle informazioni tali obblighi decorrono dal centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Entro i medesimi termini di cui al comma 1 deve essere comunicata dai soggetti di cui al comma precedente l'eventuale indisponibilita' di dati da inserire nel SINFI. 3. Hanno accesso al SINFI, secondo apposita profilazione, gli operatori di rete, i gestori di infrastruture fisiche e le amministrazioni pubbliche titolari o detentrici che contribuiscono alla costituzione ed all'alimentazione del sistema e rendono accessibili le informazioni in loro possesso secondo i criteri, le modalita' e le tempistiche indicate nel presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 2016 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1646