Art. 5 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. A far  data  dal  novantesimo  giorno  dalla  pubblicazione  del
presente decreto decorrono per gli Operatori di rete gli obblighi  di
cui  all'art.  3.  Per  le  pubbliche  amministrazioni   titolari   e
detentrici   delle   informazioni   tali   obblighi   decorrono   dal
centottantesimo giorno  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto. 
  2. Entro  i  medesimi  termini  di  cui  al  comma  1  deve  essere
comunicata dai  soggetti  di  cui  al  comma  precedente  l'eventuale
indisponibilita' di dati da inserire nel SINFI. 
  3. Hanno accesso  al  SINFI,  secondo  apposita  profilazione,  gli
operatori  di  rete,  i  gestori  di  infrastruture  fisiche   e   le
amministrazioni pubbliche titolari o  detentrici  che  contribuiscono
alla  costituzione  ed  all'alimentazione  del  sistema   e   rendono
accessibili le informazioni in loro possesso secondo  i  criteri,  le
modalita' e le tempistiche indicate nel presente decreto. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  Conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 11 maggio 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2016 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1646