IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  recante:
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto l'art. 24, comma 6 del citato decreto  legislativo  il  quale
dispone «che con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro 60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' definito l'incremento  della  contribuzione  addizionale,
applicabile a titolo  di  sanzione  per  il  mancato  rispetto  delle
modalita' di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3»; 
  Visto l'art. 116, comma 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Considerato, che le  modalita'  di  sospensione  dal  lavoro  o  la
riduzione dell'orario di lavoro applicate in costanza di un programma
aziendale  che  preveda   il   ricorso   all'integrazione   salariale
straordinaria sono oggetto di esame congiunto delle parti sociali; 
  Considerato,  altresi',  che  le  modalita'  della  rotazione   dei
lavoratori da  sospendere  ovvero  le  ragioni  tecnico-organizzative
della mancata adozione  di  meccanismi  di  rotazione  devono  essere
coerenti  con  le  ragioni  per  le  quali  si  e'  stato   richiesto
l'intervento del trattamento di integrazione salariale straordinaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art.  24,  comma  6  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, qualora in sede di verifica ispettiva anche a
seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o  di
singoli lavoratori, emerga il mancato  rispetto  delle  modalita'  di
rotazione  dei  lavoratori  sospesi  concordate  in  sede  di   esame
congiunto  ovvero  indicate  nella   domanda   di   concessione   del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  il  contributo
addizionale di cui all'art. 5 del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148 e' incrementato nella misura del 1 per cento. 
  2. L'incremento di cui al  comma  1  e'  applicato  sul  contributo
addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai  quali  non  e'  stata
applicata la rotazione e limitatamente al periodo  temporale  per  il
quale e' stata accertata la violazione.