IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto l'art. 24, comma 6 del citato decreto legislativo il quale dispone «che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalita' di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3»; Visto l'art. 116, comma 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Considerato, che le modalita' di sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro applicate in costanza di un programma aziendale che preveda il ricorso all'integrazione salariale straordinaria sono oggetto di esame congiunto delle parti sociali; Considerato, altresi', che le modalita' della rotazione dei lavoratori da sospendere ovvero le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione devono essere coerenti con le ragioni per le quali si e' stato richiesto l'intervento del trattamento di integrazione salariale straordinaria; Decreta: Art. 1 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora in sede di verifica ispettiva anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalita' di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il contributo addizionale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' incrementato nella misura del 1 per cento. 2. L'incremento di cui al comma 1 e' applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non e' stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale e' stata accertata la violazione.