Art. 2 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1,  la  direzione  territoriale
del lavoro competente trasmette gli esiti dell'accertamento  all'INPS
- sede  territoriale  competente  -  che  provvede  ad  applicare  la
sanzione comminata in sede di verifica ispettiva. 
  Il presente decreto e' trasmesso per il visto  e  la  registrazione
alla Corte dei  conti,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione. 
 
    Roma, 10 marzo 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1994