Art. 2 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la direzione territoriale del lavoro competente trasmette gli esiti dell'accertamento all'INPS - sede territoriale competente - che provvede ad applicare la sanzione comminata in sede di verifica ispettiva. Il presente decreto e' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Roma, 10 marzo 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1994