Art. 2 
 
  Con  successivo  provvedimento  sara'   definito   il   trattamento
economico del commissario liquidatore  ai  sensi  della  legislazione
vigente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Il presente  provvedimento  potra'  essere  impugnato  dinnanzi  al
competente Tribunale amministrativo  regionale,  ovvero  a  mezzo  di
ricorso  straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   ove   ne
sussistano i presupposti di legge. 
    Roma, 16 maggio 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda