IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme  sui  pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  640/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  807/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra talune  disposizioni  del  regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   808/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», cosi' come modificato dall'art.  2,  comma
1,  del  decreto-legge  24  giugno  2004,  n.  157,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204,  con  il  quale  si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  Considerato  il  Programma  di  sviluppo  rurale  nazionale  (PSRN)
approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312  del
20 novembre 2015; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  nel
corso della seduta del 14 aprile 2016; 
  Ritenuto necessario stabilire disposizioni per  il  riconoscimento,
la costituzione e  la  gestione  dei  fondi  di  mutualizzazione  che
possono beneficiare del sostegno di cui  all'art.  36,  paragrafo  1,
lettere b) e c) del regolamento(UE)  n.  1305/2013  del  17  dicembre
2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a)  «Agricoltore  attivo»  (di  seguito   indicato   anche   come
«Agricoltore»): l'agricoltore in attivita' ai sensi dell'art.  9  del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013; 
    b) «Soggetto gestore» (di seguito indicato anche come «Gestore»):
i  soggetti  di   seguito   elencati,   che   abbiano   ottenuto   il
riconoscimento ai fini della gestione dei Fondi di mutualizzazione: 
      - cooperative agricole e consorzi di cooperative agricole; 
      - societa' consortili  di  cui  all'art.  2615-ter  del  codice
civile, costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate; 
      -  organizzazioni   di   produttori,   unioni/associazioni   di
organizzazioni di produttori; 
      - consorzi di difesa e loro forme associate; 
      - reti di impresa ai  sensi  dell'art.  3,  commi  da  4-ter  a
4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.  33,  costituite  in
prevalenza da imprese agricole. 
    c) «Fondo di mutualizzazione»: il patrimonio autonomo rispetto  a
quello del Soggetto  gestore  attraverso  il  quale  gli  agricoltori
affiliati possono beneficiare di pagamenti compensativi  in  caso  di
perdite   economiche   causate   da   avversita'    atmosferiche    o
dall'insorgenza  di  focolai  e  di  epizoozie  o  fitopatie   o   da
infestazioni  parassitarie  o  dal  verificarsi   di   un   emergenza
ambientale o a seguito di un drastico calo del reddito; 
    d)  «Fondo  per  rischi  climatici  e  sanitari»:  il  Fondo   di
mutualizzazione  che,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dal  presente
decreto, puo' beneficiare del sostegno di cui all'art. 36,  paragrafo
1, lettera b), del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
    e) «Fondo per la tutela del reddito»: il Fondo di mutualizzazione
che,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dal  presente  decreto,   puo'
beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera c),
del regolamento (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013; 
    f)  «Domanda  di  adesione  ai  Fondi  di  mutualizzazione»:   la
richiesta di partecipazione al Fondo di mutualizzazione  redatta  nel
rispetto dei contenuti indicati all'art. 7 del presente decreto,  che
regola i rapporti intercorrenti tra  il  singolo  agricoltore  ed  il
soggetto gestore dei Fondi di mutualizzazione; 
    g) «Domanda di adesione alla copertura mutualistica annuale»:  la
domanda, redatta nel rispetto dei contenuti indicati all'art.  7  del
presente decreto, che consente a ciascun agricoltore aderente  ad  un
Fondo di mutualizzazione di accedere alla copertura mutualistica  del
Fondo stesso per un periodo annuale o infra-annuale; 
    h) «Autorita' competente»: il Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali.