Art. 10 Adesione ai Fondi 1. L'adesione ai Fondi di mutualizzazione e' volontaria. 2. Il Gestore valuta le richieste di adesione al Fondo di mutualizzazione anche al fine di determinare, e comunicare al soggetto interessato, la quota annuale di adesione che lo stesso sara' tenuto a versare ai fini della partecipazione al Fondo medesimo. 3. Non sono ammessi al Fondo i soggetti: a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative alla ammissione; b) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Pubblica amministrazione che incidono sulla moralita' professionale. La non ammissibilita' opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'agricoltore persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di societa' in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di societa' in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di societa' con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di societa' o di consorzio. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna od in caso di revoca della condanna medesima; c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La non ammissibilita' opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'agricoltore persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di societa' in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di societa' in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di societa' con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di societa' o di consorzio; d) nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 della legge del 24 dicembre 2012, n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999. 4. Al momento della presentazione della domanda di adesione al Fondo, i soggetti interessati producono al soggetto gestore, sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, specifica dichiarazione attestante la non ricorrenza delle ipotesi di cui al precedente comma 3 ostative alla ammissione al Fondo. 5. Ferme restando le sanzioni derivanti dalla applicazione delle norme europee, qualora, anche in sede di eventuale liquidazione del contributo previsto in favore dell'agricoltore, dovesse emergere in capo al singolo beneficiario la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 3, lo stesso decadra' dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito, maggiorato degli interessi ai saggi di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con decorrenza dalla data della ricezione del rimborso erogato.