Art. 10 
 
                          Adesione ai Fondi 
 
  1. L'adesione ai Fondi di mutualizzazione e' volontaria. 
  2.  Il  Gestore  valuta  le  richieste  di  adesione  al  Fondo  di
mutualizzazione  anche  al  fine  di  determinare,  e  comunicare  al
soggetto interessato, la quota annuale  di  adesione  che  lo  stesso
sara'  tenuto  a  versare  ai  fini  della  partecipazione  al  Fondo
medesimo. 
  3. Non sono ammessi al Fondo i soggetti: 
    a) che si trovino in stato di  fallimento,  liquidazione  coatta,
concordato preventivo od in  relazione  ai  quali  sia  in  corso  un
procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni  ostative
alla ammissione; 
    b) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza  di  condanna
passata in  giudicato,  ovvero  emesso  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena  su
richiesta per reati gravi in  danno  dello  Stato  o  della  Pubblica
amministrazione che incidono sulla moralita'  professionale.  La  non
ammissibilita' opera nel caso in cui le  predette  fattispecie  siano
configurabili in capo all'agricoltore  persona  fisica,  al  titolare
della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di societa' in nome
collettivo, ai soci accomandatari nel caso di societa' in accomandita
semplice, agli amministratori  muniti  di  rappresentanza  ovvero  al
socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di
societa' con almeno  quattro  soci  se  trattasi  di  altro  tipo  di
societa' o di consorzio. Il divieto non opera  nel  caso  in  cui  il
reato sia stato  depenalizzato,  in  caso  di  riabilitazione  ovvero
quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna  od  in
caso di revoca della condanna medesima; 
    c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231. La non ammissibilita' opera nel caso in  cui  le
predette fattispecie  siano  configurabili  in  capo  all'agricoltore
persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli  soci
nel caso di societa' in nome collettivo, ai  soci  accomandatari  nel
caso di societa' in accomandita semplice, agli amministratori  muniti
di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od  al  socio
di maggioranza se trattasi di societa' con  almeno  quattro  soci  se
trattasi di altro tipo di societa' o di consorzio; 
    d) nei cui confronti sia in corso,  anche  ai  sensi  e  per  gli
effetti di quanto disposto dall'art. 48 della legge del  24  dicembre
2012, n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di  recupero
di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del
22 marzo 1999. 
  4. Al momento della presentazione  della  domanda  di  adesione  al
Fondo, i soggetti interessati producono al soggetto gestore, sotto la
propria responsabilita', ai sensi dell'art. 46 e 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  specifica
dichiarazione attestante la non ricorrenza delle ipotesi  di  cui  al
precedente comma 3 ostative alla ammissione al Fondo. 
  5. Ferme restando le sanzioni derivanti  dalla  applicazione  delle
norme europee, qualora, anche in sede di eventuale  liquidazione  del
contributo previsto in favore dell'agricoltore, dovesse  emergere  in
capo al singolo beneficiario la ricorrenza di una  delle  ipotesi  di
cui al precedente comma 3,  lo  stesso  decadra'  dal  beneficio  con
conseguente obbligo di restituzione di quanto  percepito,  maggiorato
degli interessi ai saggi di cui  al  decreto  legislativo  9  ottobre
2002, n. 231, con decorrenza dalla data della ricezione del  rimborso
erogato.