Art. 11 Riconoscimento degli indennizzi per i Fondi per rischi climatici e sanitari 1. Al verificarsi di uno degli eventi indicati all'art. 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, previo riconoscimento del verificarsi dello stesso, il Fondo per la tutela dei rischi climatici e sanitari, a seguito della denuncia effettuata dall'aderente nei termini e secondo le modalita' definite dal regolamento del Fondo, procede alla erogazione in favore dell'aderente dell'indennizzo spettante. 2. Il Gestore del Fondo, prima di procedere alla erogazione dell'indennizzo, verifica le richieste pervenute dai soggetti interessati, anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati, in conformita' con quanto previsto dalle norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, tra l'altro al fine di valutare se l'evento abbia comportato una perdita della produzione superiore ai limiti di cui al comma 5. 3. Il Fondo di mutualizzazione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, anche nella ricorrenza di piu' richieste, procede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul conto del Fondo, ferma restando la possibilita' del Fondo di mutualizzazione di ricorrere alla richiesta di mutui bancari a copertura degli indennizzi da erogare. 4. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo, i soggetti gestori possono prevedere che l'erogazione in favore dei singoli beneficiari avvenga in maniera contestuale e secondo date predeterminate in maniera tale da potere ripartire in favore degli aderenti, ed in maniera proporzionale tra gli stessi, le risorse disponibili nel Fondo prescindendo, quindi, dalla data in cui il singolo aderente ha denunciato l'evento dal quale deriva il diritto al beneficio. 5. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 2, gli indennizzi erogati devono rispettare i limiti di cui all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'indennizzo non puo' comunque essere superiore al 100 per cento della perdita. Nel calcolare gli indennizzi il Fondo evita sovra compensazioni per effetto del cumulo degli stessi con l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati. 6. Ai fini dell'accertamento dei danni subiti da ciascun aderente e della quantificazione degli indennizzi, i Fondi per i rischi climatici e sanitari seguono le norme ed utilizzano gli eventuali strumenti, anche di tipo informatico, previsti ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013.