Art. 11 
 
Riconoscimento degli indennizzi per i Fondi per  rischi  climatici  e
                              sanitari 
 
  1. Al  verificarsi  di  uno  degli  eventi  indicati  all'art.  36,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE)  n.  1305/2013,  previo
riconoscimento del verificarsi dello stesso, il Fondo per  la  tutela
dei rischi climatici e sanitari, a seguito della denuncia  effettuata
dall'aderente  nei  termini  e  secondo  le  modalita'  definite  dal
regolamento  del   Fondo,   procede   alla   erogazione   in   favore
dell'aderente dell'indennizzo spettante. 
  2. Il  Gestore  del  Fondo,  prima  di  procedere  alla  erogazione
dell'indennizzo,  verifica  le  richieste  pervenute   dai   soggetti
interessati,   anche   conferendo   incarico   a   soggetti   esterni
adeguatamente qualificati, in conformita' con quanto  previsto  dalle
norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera
b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, tra l'altro al fine di valutare
se l'evento abbia comportato una perdita della  produzione  superiore
ai limiti di cui al comma 5. 
  3.  Il  Fondo  di  mutualizzazione,  ai  fini  del   riconoscimento
dell'indennizzo, anche nella ricorrenza di  piu'  richieste,  procede
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul conto del Fondo,
ferma restando  la  possibilita'  del  Fondo  di  mutualizzazione  di
ricorrere  alla  richiesta  di  mutui  bancari  a   copertura   degli
indennizzi da erogare. 
  4. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo, i  soggetti  gestori
possono prevedere che l'erogazione in favore dei singoli  beneficiari
avvenga in maniera  contestuale  e  secondo  date  predeterminate  in
maniera tale da potere ripartire in  favore  degli  aderenti,  ed  in
maniera proporzionale tra gli  stessi,  le  risorse  disponibili  nel
Fondo prescindendo, quindi, dalla data in cui il singolo aderente  ha
denunciato l'evento dal quale deriva il diritto al beneficio. 
  5. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 2, gli
indennizzi erogati devono rispettare i limiti di cui all'art. 38  del
regolamento (UE) n. 1305/2013. L'indennizzo non puo' comunque  essere
superiore  al  100  per  cento  della  perdita.  Nel  calcolare   gli
indennizzi il Fondo evita sovra compensazioni per effetto del  cumulo
degli  stessi  con  l'intervento  di  altri  strumenti  di   sostegno
nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati. 
  6. Ai fini dell'accertamento dei danni subiti da ciascun aderente e
della  quantificazione  degli  indennizzi,  i  Fondi  per  i   rischi
climatici e sanitari seguono le norme  ed  utilizzano  gli  eventuali
strumenti, anche di tipo informatico, previsti ai  fini  dell'accesso
ai  benefici  di  cui  all'art.  36,  paragrafo  1,  lettera  b)  del
regolamento (UE) n. 1305/2013.