Art. 12 Riconoscimento degli indennizzi per i Fondi per la tutela del reddito 1. Al verificarsi del calo drastico del reddito, nei termini di cui all'art. 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, a seguito della denuncia dell'aderente nei termini e secondo le modalita' fissate dal regolamento del Fondo, e previa verifica dell'ammissibilita' della richiesta da parte dei competenti organi, il Fondo procede all'erogazione dell'indennizzo. La verifica di ammissibilita' e' svolta anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati, in conformita' con le norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013. 2. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 2, gli indennizzi erogati devono rispettare i limiti di cui all'art. 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Nel calcolare gli indennizzi il Fondo evita sovra compensazioni per effetto del cumulo degli stessi con l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati. 3. Il Fondo di mutualizzazione, ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, anche nella ricorrenza di piu' richieste, puo' comunque esclusivamente procedere nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul conto del Fondo, ferma restando la possibilita' del Fondo di mutualizzazione di ricorrere alla richiesta di mutui bancari a copertura degli indennizzi da erogare. 4. Ai fini dell'accertamento del drastico calo del reddito subito da ciascun aderente e della quantificazione dell'indennizzo spettante, i Fondi per la tutela del reddito seguono le norme ed utilizzano gli eventuali strumenti, anche di tipo informatico, previsti ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013.