Art. 12 
 
Riconoscimento degli indennizzi per i Fondi per la tutela del reddito 
 
  1. Al verificarsi del calo drastico del reddito, nei termini di cui
all'art. 39, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013,  a
seguito  della  denuncia  dell'aderente  nei  termini  e  secondo  le
modalita' fissate  dal  regolamento  del  Fondo,  e  previa  verifica
dell'ammissibilita' della richiesta da parte dei  competenti  organi,
il Fondo  procede  all'erogazione  dell'indennizzo.  La  verifica  di
ammissibilita' e' svolta anche conferendo incarico a soggetti esterni
adeguatamente qualificati, in conformita' con le norme di accesso  ai
benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera c) del  regolamento
(UE) n. 1305/2013. 
  2. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 2, gli
indennizzi erogati devono rispettare i limiti di cui all'art. 39  del
regolamento (UE) n. 1305/2013. Nel calcolare gli indennizzi il  Fondo
evita sovra compensazioni per effetto del  cumulo  degli  stessi  con
l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di
strumenti assicurativi privati. 
  3. Il Fondo  di  mutualizzazione,  ai  fini  dell'erogazione  degli
indennizzi di cui al presente articolo,  anche  nella  ricorrenza  di
piu' richieste, puo' comunque  esclusivamente  procedere  nei  limiti
delle risorse finanziarie disponibili  sul  conto  del  Fondo,  ferma
restando la possibilita' del Fondo di  mutualizzazione  di  ricorrere
alla richiesta di mutui  bancari  a  copertura  degli  indennizzi  da
erogare. 
  4. Ai fini dell'accertamento del drastico calo del  reddito  subito
da  ciascun  aderente   e   della   quantificazione   dell'indennizzo
spettante, i Fondi per la tutela del  reddito  seguono  le  norme  ed
utilizzano  gli  eventuali  strumenti,  anche  di  tipo  informatico,
previsti ai  fini  dell'accesso  ai  benefici  di  cui  all'art.  36,
paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013.