Art. 13 
 
                  Gestione del patrimonio dei Fondi 
 
  1. I soggetti gestori dei Fondi di mutualizzazione di cui  all'art.
2, comma 1, del  presente  decreto  possono  contrarre  obbligazioni,
anche nei confronti di  terzi,  nei  limiti  di  quanto  strettamente
necessario alla attivita'  del  Fondo,  alla  capitalizzazione  dello
stesso, alla gestione del  patrimonio  confluito  ed  alla  eventuale
liquidazione degli indennizzi. 
  2. Il ricorso del gestore a finanziamenti o  mutui,  esclusivamente
finalizzato alla liquidazione degli  indennizzi,  non  puo'  comunque
superare il valore del 200 per cento del capitale presente nel  Fondo
al momento della richiesta; la contrazione di finanziamenti  e  mutui
non puo' prevedere per il singolo caso un indebitamento  superiore  a
36 mesi. 
  3. Le risorse  del  Fondo  sono  gestite  tramite  un  unico  conto
corrente dedicato. 
  4. I soggetti  gestori  dei  Fondi  possono  investire,  secondo  i
medesimi criteri di  cui  al  comma  1,  parte  delle  disponibilita'
finanziarie degli stessi quantificate all'inizio di ciascun anno in: 
    - depositi  in  conto  corrente  vincolati  per  un  periodo  non
superiore a dodici mesi, presso intermediari  finanziari  con  rating
corrente non inferiore ad A; 
    - titoli a reddito fisso  emessi  o  garantiti  dalla  Repubblica
italiana, dagli Stati appartenenti all'Unione europea,  da  organismi
sovrannazionali.