Art. 13 Gestione del patrimonio dei Fondi 1. I soggetti gestori dei Fondi di mutualizzazione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto possono contrarre obbligazioni, anche nei confronti di terzi, nei limiti di quanto strettamente necessario alla attivita' del Fondo, alla capitalizzazione dello stesso, alla gestione del patrimonio confluito ed alla eventuale liquidazione degli indennizzi. 2. Il ricorso del gestore a finanziamenti o mutui, esclusivamente finalizzato alla liquidazione degli indennizzi, non puo' comunque superare il valore del 200 per cento del capitale presente nel Fondo al momento della richiesta; la contrazione di finanziamenti e mutui non puo' prevedere per il singolo caso un indebitamento superiore a 36 mesi. 3. Le risorse del Fondo sono gestite tramite un unico conto corrente dedicato. 4. I soggetti gestori dei Fondi possono investire, secondo i medesimi criteri di cui al comma 1, parte delle disponibilita' finanziarie degli stessi quantificate all'inizio di ciascun anno in: - depositi in conto corrente vincolati per un periodo non superiore a dodici mesi, presso intermediari finanziari con rating corrente non inferiore ad A; - titoli a reddito fisso emessi o garantiti dalla Repubblica italiana, dagli Stati appartenenti all'Unione europea, da organismi sovrannazionali.