Art. 14 
 
               Irregolarita' nella gestione dei Fondi 
 
  1. Nello svolgimento della  attivita'  di  gestione  dei  Fondi  di
mutualizzazione disciplinati dal presente  decreto,  i  gestori  sono
sottoposti al controllo ed alle  verifiche  da  parte  dell'Autorita'
competente. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, commi 2, 3 e 7, qualora
venissero accertate gravi irregolarita' da parte dei soggetti gestori
relativamente alla attivita'  del  Fondo,  puo'  essere  disposta  la
revoca del riconoscimento. 
  3. La violazione da parte dei soggetti gestori  degli  obblighi  di
rendicontazione e di gestione separata del Fondo, comporta la  revoca
del riconoscimento per la gestione del Fondo. 
  4. Ferme restando le sanzioni derivanti  dalla  applicazione  delle
norme europee e nazionali, in caso di revoca del  riconoscimento  per
la gestione dei Fondi, o comunque in caso di accertate  irregolarita'
nella procedura di liquidazione degli indennizzi ai propri  aderenti,
o di accertata  carenza  dei  presupposti,  seppure  dichiarati,  per
l'ottenimento  del  contributo  pubblico  di  cui  all'art.  36   del
regolamento  (UE)  n.  1305/2013,  ferme  restando  le  procedure  di
recupero previste dalla legge, il gestore e' tenuto alla restituzione
delle  somme  indebitamente  percepite  con  la  applicazione   degli
interessi di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  con
decorrenza dalla data di avvenuto incasso dell'indennizzo percepito.