Art. 14 Irregolarita' nella gestione dei Fondi 1. Nello svolgimento della attivita' di gestione dei Fondi di mutualizzazione disciplinati dal presente decreto, i gestori sono sottoposti al controllo ed alle verifiche da parte dell'Autorita' competente. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, commi 2, 3 e 7, qualora venissero accertate gravi irregolarita' da parte dei soggetti gestori relativamente alla attivita' del Fondo, puo' essere disposta la revoca del riconoscimento. 3. La violazione da parte dei soggetti gestori degli obblighi di rendicontazione e di gestione separata del Fondo, comporta la revoca del riconoscimento per la gestione del Fondo. 4. Ferme restando le sanzioni derivanti dalla applicazione delle norme europee e nazionali, in caso di revoca del riconoscimento per la gestione dei Fondi, o comunque in caso di accertate irregolarita' nella procedura di liquidazione degli indennizzi ai propri aderenti, o di accertata carenza dei presupposti, seppure dichiarati, per l'ottenimento del contributo pubblico di cui all'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ferme restando le procedure di recupero previste dalla legge, il gestore e' tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite con la applicazione degli interessi di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con decorrenza dalla data di avvenuto incasso dell'indennizzo percepito.