Art. 16 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  L'Autorita'  competente,  sentite  le  regioni,  adotta,  entro
novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le procedure
attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori e la
gestione dei Fondi, in conformita' al presente decreto. 
    Roma, 5 maggio 2016 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2016 
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