Art. 2 
 
              Costituzione dei Fondi di mutualizzazione 
 
  1. Le cooperative agricole ed i consorzi di  cooperative  agricole,
le societa' consortili di cui all'art.  2615-ter  del  codice  civile
costituite da  imprenditori  agricoli  e  loro  forme  associate,  le
organizzazioni   di   produttori   e   le   unioni/associazioni    di
organizzazioni di produttori,  i  consorzi  di  difesa,  le  reti  di
impresa  costituite  in  prevalenza  da  imprese   agricole,   previo
riconoscimento da parte dell'Autorita' competente, possono costituire
e gestire Fondi di mutualizzazione. 
  2. I Fondi possono beneficiare del sostegno  di  cui  all'art.  36,
paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n.  1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
  3. I Fondi sono costituiti in conformita' alle disposizioni di  cui
al  regolamento  (UE)  n.  1305/2013,  nonche'  nel  rispetto   delle
disposizioni di cui al presente decreto.