Art. 2 Costituzione dei Fondi di mutualizzazione 1. Le cooperative agricole ed i consorzi di cooperative agricole, le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate, le organizzazioni di produttori e le unioni/associazioni di organizzazioni di produttori, i consorzi di difesa, le reti di impresa costituite in prevalenza da imprese agricole, previo riconoscimento da parte dell'Autorita' competente, possono costituire e gestire Fondi di mutualizzazione. 2. I Fondi possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 3. I Fondi sono costituiti in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, nonche' nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.