Art. 3 Patrimonio e contabilita' dei Fondi di mutualizzazione 1. Il capitale iniziale dei Fondi di mutualizzazione, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 38, paragrafo 3, e 39, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e' costituito dai contributi volontari dei singoli agricoltori aderenti, ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti privati, anche diversi dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a). 2. I soggetti che abbiano contribuito alla capitalizzazione, anche successiva, del Fondo di mutualizzazione, che non posseggano la qualita' di agricoltore attivo non possono beneficiare degli indennizzi del Fondo, i cui importi vengono successivamente considerati ai fini della misura compensativa di cui all'art. 36 del regolamento(UE) n. 1305/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 3. La contabilita' relativa ai Fondi di mutualizzazione che beneficiano del sostegno di cui all'art. 2, comma 2, e' tenuta separatamente dalle altre attivita' del Gestore, il quale e' tenuto a rendicontare, entro la data di chiusura del proprio esercizio finanziario, tutti i movimenti in entrata ed uscita che interessano l'attivita' del Fondo medesimo. 4. Il patrimonio dei Fondi di mutualizzazione e' separato rispetto a quello del soggetto gestore. 5. I Fondi hanno una esclusiva funzione mutualistica e non perseguono scopo di lucro. 6. Il recesso dal Fondo o la mancata rinnovazione dell'adesione da parte degli aderenti non da' diritto alla restituzione dei contributi versati. La liquidazione del Fondo per scadenza o scioglimento o venire meno del soggetto gestore puo' dare luogo alla ripartizione del capitale tra gli aderenti, secondo il regolamento del Fondo, compatibilmente con la natura giuridica del Gestore e con le disposizioni normative che ne regolano l'attivita'.