Art. 3 
 
       Patrimonio e contabilita' dei Fondi di mutualizzazione 
 
  1.  Il  capitale  iniziale  dei  Fondi   di   mutualizzazione,   in
conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 38, paragrafo 3, e
39, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e' costituito dai
contributi volontari dei  singoli  agricoltori  aderenti,  ovvero  da
erogazioni  finanziarie  di  soggetti  privati,  anche  diversi   dai
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a). 
  2. I soggetti che abbiano contribuito alla capitalizzazione,  anche
successiva, del Fondo  di  mutualizzazione,  che  non  posseggano  la
qualita'  di  agricoltore  attivo  non  possono   beneficiare   degli
indennizzi  del  Fondo,  i  cui   importi   vengono   successivamente
considerati ai fini della misura compensativa di cui all'art. 36  del
regolamento(UE) n. 1305/2013, del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 dicembre 2013. 
  3.  La  contabilita'  relativa  ai  Fondi  di  mutualizzazione  che
beneficiano del sostegno di  cui  all'art.  2,  comma  2,  e'  tenuta
separatamente dalle altre attivita' del Gestore, il quale e' tenuto a
rendicontare,  entro  la  data  di  chiusura  del  proprio  esercizio
finanziario, tutti i movimenti in entrata ed uscita  che  interessano
l'attivita' del Fondo medesimo. 
  4. Il patrimonio dei Fondi di mutualizzazione e' separato  rispetto
a quello del soggetto gestore. 
  5.  I  Fondi  hanno  una  esclusiva  funzione  mutualistica  e  non
perseguono scopo di lucro. 
  6. Il recesso dal Fondo o la mancata rinnovazione dell'adesione  da
parte degli aderenti non da' diritto alla restituzione dei contributi
versati. La liquidazione del Fondo  per  scadenza  o  scioglimento  o
venire meno del soggetto gestore puo' dare  luogo  alla  ripartizione
del capitale tra gli aderenti,  secondo  il  regolamento  del  Fondo,
compatibilmente  con  la  natura  giuridica  del  Gestore  e  con  le
disposizioni normative che ne regolano l'attivita'.