Art. 4 Entrate e uscite dei Fondi di mutualizzazione 1. Le entrate del Fondo possono essere costituite da: a) versamento dei contributi dei singoli aderenti; b) somme erogate da Istituti di credito a titolo di mutui od altri finanziamenti contratti dal Fondo ai fini della liquidazione dei pagamenti compensativi; c) contributi erogati da eventuali enti privati; d) contributi di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013; e) risarcimenti assicurativi; f) proventi finanziari derivanti dalla gestione finanziaria del capitale versato. 2. Le uscite del Fondo possono essere costituite da: a) pagamenti degli indennizzi agli aderenti; b) spese di assicurazione per la copertura dell'eventuale quota di rischio non coperta direttamente dal Fondo; c) spese di gestione della struttura organizzativa destinata alla gestione del Fondo e per l'accertamento delle perdite economiche e dei cali di reddito degli agricoltori aderenti; d) oneri finanziari.