Art. 4 
 
            Entrate e uscite dei Fondi di mutualizzazione 
 
  1. Le entrate del Fondo possono essere costituite da: 
    a) versamento dei contributi dei singoli aderenti; 
    b) somme erogate da Istituti di credito  a  titolo  di  mutui  od
altri finanziamenti contratti dal Fondo ai  fini  della  liquidazione
dei pagamenti compensativi; 
    c) contributi erogati da eventuali enti privati; 
    d) contributi di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere  b)  e  c)
del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
    e) risarcimenti assicurativi; 
    f) proventi finanziari derivanti dalla gestione  finanziaria  del
capitale versato. 
  2. Le uscite del Fondo possono essere costituite da: 
    a) pagamenti degli indennizzi agli aderenti; 
    b) spese di assicurazione per la copertura  dell'eventuale  quota
di rischio non coperta direttamente dal Fondo; 
    c) spese di gestione della struttura organizzativa destinata alla
gestione del Fondo e per l'accertamento delle  perdite  economiche  e
dei cali di reddito degli agricoltori aderenti; 
    d) oneri finanziari.