Art. 5 
 
                        Regolamento dei Fondi 
 
  1. I soggetti gestori di cui all'art. 8, preventivamente ed ai fini
del riconoscimento da  parte  della  Autorita'  competente,  adottano
apposito regolamento che prevede: 
    a) scopo perseguito dal Fondo di mutualizzazione con la  espressa
indicazione che lo stesso non persegue scopo di lucro; 
    b) durata del Fondo di  mutualizzazione  non  inferiore  ad  anni
cinque; 
    c) modalita' di partecipazione  al  Fondo  dei  singoli  aderenti
nonche' il  richiamo  ai  requisiti  di  ammissibilita'  allo  stesso
previsti dal presente decreto; 
    d)  modalita'  di  gestione  ed  amministrazione  del  Fondo  con
specifico riferimento all'obbligo di contabilita' separata del  Fondo
di mutualizzazione rispetto ad eventuali altre attivita' del soggetto
gestore e di rendicontazione dei movimenti finanziari in entrata e in
uscita; 
    e) individuazione degli organi che hanno la gestione del Fondo di
mutualizzazione e i relativi organi di controllo; 
    f) obbligo di restituzione, da  parte  degli  agricoltori,  degli
eventuali  indennizzi  indebitamente   percepiti   maggiorati   degli
interessi ai saggi di cui al decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.
231, con decorrenza dalla data di incasso dell'indennizzo; 
    g) durata minima di adesione al Fondo, comunque non  inferiore  a
tre anni; 
    h) modalita' e  tempistiche  di  versamento  dei  contributi  per
l'adesione al Fondo  e  per  l'accesso  alla  copertura  mutualistica
annuale; 
    i)  criteri  generali  per  la   determinazione   delle   perdite
economiche o dei drastici  cali  di  reddito  e  per  la  conseguente
quantificazione degli indennizzi spettanti agli agricoltori aderenti,
con rinvio esplicito, per gli stessi scopi, alle norme  di  dettaglio
che disciplinano l'accesso ai benefici di cui all'art. 36,  paragrafo
1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
    j) limitazioni e cause di esclusione ai fini  del  riconoscimento
degli indennizzi; 
    k) obbligo di informativa da parte dei singoli aderenti in ordine
alla liquidazione in loro favore di  eventuali  ulteriori  indennizzi
percepiti sulla base di altre previsioni  normative  o  derivanti  da
strumenti assicurativi privati; 
    l) modalita' e tempistiche di assolvimento, da parte del  Gestore
del Fondo, dell'obbligo di rendicontazione; 
    m) divieto per il singolo  aderente  di  cessione  della  propria
partecipazione al Fondo; 
    n) modalita' e tempistiche relative alle ipotesi  di  successione
nel rapporto tra  agricoltore  e  Fondo  di  mutualizzazione  nonche'
clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del  rapporto
in caso di perdita  da  parte  dell'aderente  dei  requisiti  di  cui
all'art. 10 del presente decreto, ovvero nella ipotesi di  mancato  o
infedele  assolvimento  da  parte  dell'aderente  agli  obblighi   di
informativa in capo allo stesso; 
    o) richiamo all'osservanza di quanto previsto dalla legge  e  dal
presente decreto; 
    p) norme applicabili in caso di  scioglimento  e  cessazione  del
Fondo.