Art. 5 Regolamento dei Fondi 1. I soggetti gestori di cui all'art. 8, preventivamente ed ai fini del riconoscimento da parte della Autorita' competente, adottano apposito regolamento che prevede: a) scopo perseguito dal Fondo di mutualizzazione con la espressa indicazione che lo stesso non persegue scopo di lucro; b) durata del Fondo di mutualizzazione non inferiore ad anni cinque; c) modalita' di partecipazione al Fondo dei singoli aderenti nonche' il richiamo ai requisiti di ammissibilita' allo stesso previsti dal presente decreto; d) modalita' di gestione ed amministrazione del Fondo con specifico riferimento all'obbligo di contabilita' separata del Fondo di mutualizzazione rispetto ad eventuali altre attivita' del soggetto gestore e di rendicontazione dei movimenti finanziari in entrata e in uscita; e) individuazione degli organi che hanno la gestione del Fondo di mutualizzazione e i relativi organi di controllo; f) obbligo di restituzione, da parte degli agricoltori, degli eventuali indennizzi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi ai saggi di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con decorrenza dalla data di incasso dell'indennizzo; g) durata minima di adesione al Fondo, comunque non inferiore a tre anni; h) modalita' e tempistiche di versamento dei contributi per l'adesione al Fondo e per l'accesso alla copertura mutualistica annuale; i) criteri generali per la determinazione delle perdite economiche o dei drastici cali di reddito e per la conseguente quantificazione degli indennizzi spettanti agli agricoltori aderenti, con rinvio esplicito, per gli stessi scopi, alle norme di dettaglio che disciplinano l'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013; j) limitazioni e cause di esclusione ai fini del riconoscimento degli indennizzi; k) obbligo di informativa da parte dei singoli aderenti in ordine alla liquidazione in loro favore di eventuali ulteriori indennizzi percepiti sulla base di altre previsioni normative o derivanti da strumenti assicurativi privati; l) modalita' e tempistiche di assolvimento, da parte del Gestore del Fondo, dell'obbligo di rendicontazione; m) divieto per il singolo aderente di cessione della propria partecipazione al Fondo; n) modalita' e tempistiche relative alle ipotesi di successione nel rapporto tra agricoltore e Fondo di mutualizzazione nonche' clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del rapporto in caso di perdita da parte dell'aderente dei requisiti di cui all'art. 10 del presente decreto, ovvero nella ipotesi di mancato o infedele assolvimento da parte dell'aderente agli obblighi di informativa in capo allo stesso; o) richiamo all'osservanza di quanto previsto dalla legge e dal presente decreto; p) norme applicabili in caso di scioglimento e cessazione del Fondo.