Art. 7 
 
            Adesione alla copertura mutualistica annuale 
 
  1. Gli agricoltori aderenti, al fine  di  accedere  alla  copertura
mutualistica del Fondo, sottoscrivono una domanda  di  adesione  alla
copertura mutualistica che specifichi: 
    a) contenuto e durata della copertura mutualistica; 
    b) contributo a carico dell'agricoltore commisurato  al  rischio,
modalita' e termini per il pagamento; 
    c) modalita' e tempistiche di erogazione dell'indennizzo, con  la
espressa previsione che  in  caso  di  pluralita'  e  concorrenza  di
domande  la  liquidazione  sara'  comunque  limitata  alla  effettiva
capienza finanziaria del Fondo; 
    d) obblighi in capo agli aderenti di informativa,  nei  confronti
del Gestore del Fondo, in ordine a tutta la documentazione necessaria
ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica. 
  La domanda di  copertura  mutualistica  annuale  comprende  inoltre
tutti i contenuti previsti dalle norme di accesso ai benefici di  cui
all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c)  del  regolamento  (UE)  n.
1305/2013. 
  La durata della copertura mutualistica di cui al punto a)  e'  pari
ad un anno solare per i Fondi per la tutela del reddito. Nel caso dei
Fondi per rischi climatici e ambientali,  la  copertura  mutualistica
puo' avere  durata  inferiore  all'anno  solare,  in  relazione  agli
specifici cicli colturali delle produzioni  oggetto  di  copertura  e
puo' concludersi  anche  nell'anno  solare  successivo  a  quello  di
adesione alla copertura mutualistica del Fondo.