Art. 7 Adesione alla copertura mutualistica annuale 1. Gli agricoltori aderenti, al fine di accedere alla copertura mutualistica del Fondo, sottoscrivono una domanda di adesione alla copertura mutualistica che specifichi: a) contenuto e durata della copertura mutualistica; b) contributo a carico dell'agricoltore commisurato al rischio, modalita' e termini per il pagamento; c) modalita' e tempistiche di erogazione dell'indennizzo, con la espressa previsione che in caso di pluralita' e concorrenza di domande la liquidazione sara' comunque limitata alla effettiva capienza finanziaria del Fondo; d) obblighi in capo agli aderenti di informativa, nei confronti del Gestore del Fondo, in ordine a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica. La domanda di copertura mutualistica annuale comprende inoltre tutti i contenuti previsti dalle norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 1305/2013. La durata della copertura mutualistica di cui al punto a) e' pari ad un anno solare per i Fondi per la tutela del reddito. Nel caso dei Fondi per rischi climatici e ambientali, la copertura mutualistica puo' avere durata inferiore all'anno solare, in relazione agli specifici cicli colturali delle produzioni oggetto di copertura e puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di adesione alla copertura mutualistica del Fondo.